Il diritto al compenso del difensore d'ufficio di persona irreperibile

A cura della Redazione.
Il diritto al compenso del difensore d'ufficio di persona irreperibile

Ha diritto al compenso il difensore nominato d'ufficio di persona irreperibile anche se ha presenziato a udienze di mero rinvio

Così ha disposto la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4539/2025.

Giovedi 13 Marzo 2025

Il caso: L'avv. Mevia chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione penale dibattimentale, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese in relazione all’attività difensiva d’ufficio svolta nell’interesse dell’imputato Caio, ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale, rigettava la richiesta e l’istante proponeva ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sez. civile, che, nella contumacia del Ministero della Giustizia, rigettava parimenti la domanda sul presupposto che il predetto difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, che si erano rese necessarie per l’espletamento delle ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, e che erano escluse, in quanto tali, dalla liquidazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

L'avv. Mevia ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 disp. att. cod. proc. pen. e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.:

a) il Tribunale ha erroneamente rigettato l’istanza di liquidazione onorari sul presupposto della mancanza di attività difensiva, senza, invece, considerare che nel processo penale vige il principio dell’obbligatorietà del diritto di difesa dalla quale discende l’obbligatorietà dell’attività difensiva;

b) a maggior ragione tale obbligo grava sul difensore sia nominato d’ufficio, che quindi deve onorare un incarico avente natura pubblica, in virtù del quale è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in assenza del difensore.

Per la Cassazione il motivo è fondato:

a) l'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che il compenso del difensore si liquida per fasi, intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale;

b) nessun sbarramento è, dunque, imposto dal legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore d’ufficio di persona irreperibile in relazione alla natura delle specifiche attività svolte, ossia all’an della spettanza dei compensi, incidendo le specifiche attività svolte soltanto sulla valutazione del quantum della pretesa, come evincibile dall' art. 82, che richiama per l’appunto l’impegno professionale profuso nello svolgimento dell’incarico.

c) l’art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014, fornisce ulteriori precisazioni, allorché stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”, oltre naturalmente agli altri criteri specificati nella prima parte, ossia “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente”;

d) pertanto la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione;

e) ha, dunque, errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l’assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell’imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 4539 2025

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