La Cassazione, a Sezioni Unite, spazza via la pretesa di attestazioni di definitività dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione affermando la inesigibilità dell’attestazione di definitività dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Mercoledi 2 Giugno 2021 |
La Cassazione riafferma la immediata esecutività di tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione e, di conseguenza, l’inesigibilità di un’attestazione di conseguita definitività non prevista per legge e non istituibile per “l’estro interpretativo di un’autorità amministrativa preposta a settori diversi dal processo” , leggasi “conservatoria dei registri immobiliari”, ora Agenzia per il territorio.
È quanto affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza numero 28387 del 4 dicembre 2020, relatore il Consigliere Dottor Franco de Stefano, che ha chiarito definitivamente che ogni atto del Giudice dell’esecuzione è definitivo per il solo fatto di essere stato da lui reso, operando l’opposizione solo in via successiva ed eventuale sulla sua idoneità ad estrinsecare immediatamente gli effetti suoi propri finalizzati alla necessaria progressione del procedimento.
Ne consegue che anche il decreto di trasferimento è in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene che ne è oggetto, indicate nell’articolo 586 codice procedura civile. Il supremo Collegio ha statuito che: “in difetto di una disposizione che autorizzi a differire l’esecuzione dell’ordine incondizionato di cancellazione impartito col decreto di trasferimento, sia il giudice dell’esecuzione che il conservatore devono limitarsi ad applicare la legge: il primo pronunciando un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni pregresse, ordina la purgazione dalle formalità pregiudizievoli in modo da immettere sul mercato e nelle mani dell’aggiudicatario un bene che ne è definitivamente liberato. Dal canto suo, il conservatore doverosamente esegue incondizionatamente ed immediatamente l’ordine che, sotto la propria responsabilità, quel giudice ha emesso, non avendo alcuna potestà di inficiare o differirne l’immediata efficacia e non dando corso al quale, come ad esempio subordinandolo alla produzione di attestati sulla inoppugnabilità o definitività del decreto, invece sussistente ex se, egli rifiuta un atto del proprio ufficio ed espone questo, l’amministrazione da cui dipende e se stesso le conseguenti responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare”.
Può così concludersi che il decreto di trasferimento immobiliare implica l’immediato e non differibile trasferimento del bene purgate libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo con conseguente obbligo per il competente ufficio di procedere alla cancellazione di questi immediatamente ed incondizionatamente indipendentemente dal decorso dei termini previsti per il dispiegamento delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento.
In definitiva le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “ nel procedimento di espropriazione vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli dei quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’agenzia delle entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’articolo 617 codice procedura civile”. Va sottolineato che, benché la sentenza faccia riferimento al decreto di trasferimento, la stessa sentenza precisa pure che “ tutti gli atti del processo esecutivo non possono essere assoggettati ad un’attestazione di conseguita definitività essendo di per sé stessi esecutivi. I giudici di merito e le conservatorie dovranno, in ossequio alla affermato principio di diritto, cessare di richiedere attestati di definitività frutto del loro “ estro interpretativo” incorrendo, in caso contrario, in uno al proprio ufficio, in responsabilità civile e penale, contabile ed amministrativa, nonché disciplinare.