Accertamento con adesione e decadenza dalla rateizzazione

Accertamento con adesione e decadenza dalla rateizzazione

In tema di riscossione delle imposte, il termine di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo e non dalla dichiarazione.

Giovedi 18 Settembre 2025

La Cassazione, sezione tributaria, lo scorso 8 settembre, con ordinanza n. 24766, si è pronunciata circa la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento per l'ipotesi di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.

Il caso si origina da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una srl a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativo all'anno di imposta 2010. La società contribuente, dopo aver versato la prima rata, aveva mancato di pagare quelle successive, decadendo dal beneficio della rateizzazione.

La cartella veniva notificata nel 2014. La difesa della contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione in quanto il termine triennale previsto dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 602/1973 era decorso, essendo stata la cartella notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010. L'eccezione sollevata veniva accolta dalla Commissione tributaria, sia in primo che in secondo grado.

L' Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sostenendo la legittimità della cartella ed evidenziando che il termine non decorre dalla dichiarazione bensì dalla scadenza della rata non pagata.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha espresso un importante principio: “il termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma primo, del dpr 602/73 dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex articoli 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo“.

Dunque, per la Cassazione, in presenza di una decadenza dalla rateizzazione, in sede di accertamento con adesione, il termine di riferimento non è quello generale di cui all'art. 25 del su richiamato d.P.R. 602/1973 che fa decorrere la decadenza dalla dichiarazione, bensì quello speciale previsto dall'art. 3-bis del D.Lgs n. 462/1997, il cui comma 5 stabilisce che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata ( “la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata”). Dunque: il termine decorre dalla scadenza della rata non versata e non dal periodo d'imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.

Inoltre, per la Corte, tale termine biennale, ha natura sollecitatoria e non decadenziale, contrariamente al termine triennale previsto dall’articolo 25 del dpr 602/73.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24766 2025

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