Il codice di condotta e l’avventore modello

Le nuove norme di Ordine Pubblico per bar e ristoranti.
Avv. Carlo Totino.
Il codice di condotta e l’avventore modello
Sabato 8 Febbraio 2025

Se c’è una cosa che proprio non si può contestare al nostro Legislatore, è la sua costante ed instancabile prolificità.

Tra le ultime fatiche da questi portate a termine, merita sicuramente di essere segnalata l’ideazione di un gruppo di norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico intitolato: “Nuove linee guida -dettate dal Ministro dell’Interno con il decreto del 21/01/2025- per la prevenzione di situazioni che minacciano la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.

Dall’apparentemente inequivoco tenore letterale del titolo normativo, ci si sarebbe aspettati l’introduzione di disposizioni volte a favorire un controllo più capillare del territorio (che so, l’istituzione del leggendario poliziotto di quartiere), la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici destinati a scoraggiare i malintenzionati o meglio, forse, ad indirizzarli verso attività più aderenti al buon vivere civile, l’attribuzione a Forze dell’Ordine e Magistrati di poteri più dinamici, efficienti (nei limiti del rispetto dei diritti costituzionali dell’individuo) ed adeguati alle diverse criticità di ordine pubblico coerenti con l’inevitabile mutare dei tempi.

Niente di tutto questo.

Seguendo infatti un trend oramai consolidato -consistente nella conclamata assegnazione/imposizione al cittadino di compiti, oneri, costi ed impegni di regola spettanti allo Stato, ma che questo non è più in grado (o non vuole più) esercitare- con l’ultima creazione normativa, il Legislatore ha ritenuto di delegare -conferire in appalto esterno, si direbbe ora- agli esercenti di servizi pubblici, l’incarico di garantire ordine e legalità, il tutto però a loro discapito ovemai occasionali, terzi disobbedienti, proprio non volessero adeguarsi alle regole del buon vivere civile.

Venendo alla definizione di esercizi pubblici, il complesso di linee guida di cui si tratta fa riferimento ad una ampia categoria, che ricomprende il diversificato settore dei locali di somministrazione di alimenti e bevande (dunque bar, birrerie, ristoranti etc ..), degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti.

Quanto invece agli obblighi ai quali saranno tenuti i nuovi vigilantes-ristoratori, il principale sarà quello di affiggere, in modo ben visibile all’interno del locale, un Codice di condotta”, da pubblicizzare “anche sui siti web degli stessi esercizi”, contenente le regole di comportamento da osservarsi nel locale stesso e nelle immediate vicinanze.

Queste regole, nelle intenzioni del Viminale, sono tese a qualificare l’avventore modello, e prevedono, in particolare, i seguenti divieti:

  • non introdurre armi improprie e sostanze stupefacenti;

  • non fare uso di spray urticanti;

  • non somministrare bevande alcoliche che non siano quelle dello stesso locale;

  • non deturpare gli arredi o i dispositivi antincendio presenti nel locale;

  • non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

  • non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

  • evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Tra le altre mansioni affidate al gestore del servizio pubblico, segnaliamo quella, ritenuta dal Ministero dell’Interno di assoluta necessità, dell’obbligo di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità nonché, last but not least, la ulteriore misura, ben nota ai più assidui frequentatori discoteche, di applicare "su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne”.

Non potevano certo mancare, a corollario della sopra riferita prima bordata di disposizioni normative, gli impegni:

- di procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza (gestiti dai titolari degli esercizi stessi, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza);

- a conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali;

- alla manutenzione dei predetti apparati, al fine garantire l'acquisizione delle immagini e la relativa messa a disposizione a favore delle Forze di Polizia, qualora queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

- a garantire un’adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale;

- a segnalare eventuali situazioni che possano turbare l'ordine pubblico e individuare un “referente della sicurezza per il locale” che dovrà comunicare preventivamente alla polizia l’organizzazione di “eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale”.

Il tutto in funzione dell’applicazione del già esistente art. 100 del Testo Unico di pubblica sicurezza, che consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell'esercizio pubblico.

E qual’è la contropartita (si starà domandando qualcuno, spero) per il ristoratore-appaltatore di cotanti impegnativi ed onerosi servizi di sicurezza?

Previamente precisato, ad onor del vero, che alle predette Linee Guida gli esercenti dei pubblici servizi sono liberi di aderire o meno, si può in conclusione affermare che la differenza rilevabile risieda in un mirato meccanismo premiale in base al quale, entrando a far parte della Nuova Compagnia del “Codice di Condotta”, ed impegnandosi a tempo pieno a forgiare il futuro “Avventore Modello”, si potrà essere inseriti nella lista degli esercenti virtuosi ed evitare così la sospensione o la revoca della licenza allorchè si verifichino disordini nel locale, sempre se si dimostri di avere adottato il predetto Codice di Condotta e posto in essere le azioni previste dal decreto.

Allegato: decreto 21 gennaio 2025 – Gazzetta Ufficiale

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