Mediazione: fino a quando può essere eccepita la improcedibilità della domanda?

Mediazione: fino a quando può essere eccepita la improcedibilità della domanda?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32797 del 13 dicembre 2019 delimita i poteri del giudice di appello in materia di mediazione.

Venerdi 27 Dicembre 2019

Il caso: Tizio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Caia chiedendo la condanna al pagamento di Euro 17.532,00, pari a trentasei mensilita' dell'ultimo canone corrisposto, a titolo risarcitorio ai sensi della L. n. 431 del 1998, articolo 3, commi 3 e 5, per non avere la convenuta, in qualita' di proprietaria dell'immobile locato all'attore, venduto l'immobile nei dodici mesi previsti dalla legge nonostante la mancata rinnovazione del rapporto per la volonta' di Caia di procedere alla vendita.

Il Il Tribunale rigettava la domanda, motivando nel senso che il termine di dodici mesi decorreva dall'esaurimento della procedura di sfratto; la Corte d'Appello dichiarava l'improcedibilita' della domanda, in quanto:

  • Tizio aveva omesso ingiustificatamente di partecipare personalmente alla procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 8;

  • non era precluso al giudice di appello rilevare la nullita' della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado.

    Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che:

    - l'improcedibilita' della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;

    - ne' controporte, ne' tanto meno il giudice di primo grado, avevano sollevato alcuna eccezione sul punto;

    - in ogni caso il giudice di appello, nel caso ravvisi un'ipotesi di improcedibilita' della domanda per mancato e/o errato esperimento della mediazione, ha facolta' di sanare il vizio rinviando le parti alla mediazione e comunque deve indagare sulla possibilita' di consentire nuovamente la mediazione tenendo conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.

    Per la Suprema Corte le doglianze sono fondate: infatti

  • l'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado;

  • in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, e' pertanto precluso al giudice di appello rilevare l'improcedbilita' della domanda;

  • nello stadio d'appello e' prevista solo una facolta' del giudice di creare la condizione di procedibilita' alla luce di una valutazione discrezionale: l'art. 5, comma 2 stabilisce che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello".

Allegato:

Casaszione civile sentenza n.32797/2019

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