Si segnala la sentenza del 28 giugno 2017 della Corte d'Appello di Milano in tema di mediazione delegata e natura del termine di 15 giorni per esperire il relativo procedimento.
Il caso: Tizio proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto bancario, deducendo la falsità della propria sottoscrizione apposta su una fideiussione.
Il giudice alla prima udienza rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediazione e assegnava i termini di legge per iniziare il procedimento: l'opponente avviava tardivamente il procedimento di mediazione telematica, che dava esito negativo; il Tribunale quindi dichiarava improcedibile l'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione entro il termine assegnato e confermava il decreto ingiuntivo.
Tizio propone appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto che il termine di 15 gg. indicato dal giudice per iniziare il procedimento di mediazione fosse inutilmente spirato senza richiesta di proroga: detto termine, per l'appellante, non ha carattere perentorio e pertanto il successivo esperimento del tentativo di mediazione era idoneo a evitare qualsiasi censura di improcedibilità.
La Corte d'Appello, nell'accogliere le doglianze dell'appellante, in punto di mediazione delegata osserva quanto segue:
a) il termine assegnato dal giudice corrisponde a quello di 15 gg. indicato dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo: il tentativo di mediazione è stato comunque esperito, sia pure in ritardo e pertanto il tribunale avrebbe dovuto rilevare che la condizione di procedibilità si era avverata;
b) lo stesso principio di effettività dei diritti, immanente al diritto di accesso alla giustizia cui si conforma la legge sulla mediazione, imporrebbe di non considerare come penalizzanti termini che la legge non definisce come perentori;
c) nella normativa di riferimento l'unico termine perentorio ivi stabilito è riferito al termine di sospensione di tre mesi del giudizio che il giudice non potrebbe superare per consentire l'espletamento del tentativo d mediazione, sia esso obbligatorio che demandato dal giudice
d) il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale: di conseguenza, la mancata osservanza di un termine finalizzato a regolare un procedimento alternativo non può certamente avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario e, tanto meno, essere interpretata alla stregua di un mancato avveramento di una condizione di procedibilità dell'azione, con definitiva compressione del diritto d'azione costituzionalmente protetto;
Decisione: il giudizio di opposizione a D.I., essendo stato inutilmente esperito il tentativo di mediazione, sia pure tardivamente attivato, deve essere considerato procedibile.