Il possessore del contrassegno invalidi puo’ accedere nella ztl?

Il possessore del contrassegno invalidi puo’ accedere nella ztl?
Mercoledi 20 Settembre 2017

Può accedere e sostare all’interno della zona a traffico limitato il possessore del contrassegno invalidi, qualora tale accesso è autorizzato anche ad una sola categoria di veicoli adibiti all’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21320/2017, pubblicata il 14 settembre scorso.

IL CASO: Un’automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace avverso 21 verbali emessi nei suoi confronti per violazione degli articoli 7 e 9 del Codice della Strada per aver transitato in più occasione in una zona di traffico limitato. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dei suddetti verbali eccependo l’illegittimità degli stessi in quanto possessore del contrassegno invalidi.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, mentre il Tribunale accoglieva l’appello proposto dall’automobilista avverso la decisione di primo grado.

Secondo il Tribunale:

  1. L’automobilista era possessore di un contrassegno invalidi rilasciato dal Comune valido all’epoca dei fatti, che gli permetteva di transitare nella zona a traffico limitato in quanto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, la circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità e nel caso di specie vi era una delibera del Comune che permetteva il transito nella zona in questione proprio ai veicoli adibiti al pubblico servizio;

  2. Nessuna rilevanza, ai fini della legittimità dell’accesso alla ZTL, doveva essere attribuita alla circostanza circa la violazione, da parte dell'automobilista, dell'obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive. Infatti, secondo il Tribunale, la suddetta violazione non inficerebbe la legittimità del possessore del contrassegno invalidi di accedere alla zona a traffico limitato, in quanto la suddetta obbligazione ha il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all'accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Comune proponeva ricorso per Cassazione

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con la sentenza in commento, ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale, hanno rigettato il ricorso evidenziando che:

  1. L’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili e' permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;

  2. L'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996;

  3. se l’obbligo di comunicazione avesse la finalità' di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, tale prescrizione dovrebbe essere imposta ex ante, in modo da poter permettere all'Ente Comunale l'effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato;

  4. Essendo il suddetto obbligo imposto ex post, sembra chiaro che esso risponda all'esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all'accesso.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Sentenza del 14/09/2017 n.21320

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