La nuova formulazione dell’art. 342 cpc nella riforma Cartabia.

La nuova formulazione dell’art. 342 cpc nella riforma Cartabia.

La riforma Cartabia del 2022 ha riscritto il testo dell’art. 342 cpc imponendo, totalmente in linea con i criteri contenuti nella legge delega, a pena di inammissibilità che le indicazioni in esso previste siano esposte in maniera chiara e sintetica.

Martedi 7 Novembre 2023

La nuova norma così recita: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.

È sostanziale la differenza con la formulazione precedente dell’art. 342 cpc il quale, invece, disponeva: “L'appello si propone con citazione contenente [l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché] le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.

Il nuovo art. 342 cpc ha novellato la vecchia formulazione che non è stata riprodotta, relativa alla specificazione, nell’atto di appello, delle indicazioni delle parti del provvedimento di cui si evidenziava la censura e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione dei fatti, così come operata dal Giudice di primo grado.

Probabilmente, il nuovo testo dell’art. 342 cpc muove dall’esigenza di evitare di appesantire l’atto di appello con la trascrizione di intere parti della decisione impugnata.

Quindi, sembra che la riforma abbia abbandonato una interpretazione della Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale, nella vecchia formulazione della norma in esame, l’appello era strutturato come impugnazione a critica vincolata e non a critica libera.

Sembrerebbe, quindi che con la riforma si sia passati dagli “specifici motivi” d'appello alla “motivazione dell’atto” nella sua totalità.

Il legislatore non ha imposto forme particolari all’appellante, ma solo di specificare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo la critica impugnativa a specifici capi della sentenza impugnata, formulando le ragioni della censura alle motivazioni che la sorreggono, adottate dal Giudice di primo grado.

Proseguendo con la lettura dell’art. 342 cpc, notiamo subito che il legislatore del 2022 non ha richiamato, come nella vecchia norma, l’art 163 bis cpc, per quanto riguarda i termini a comparire che precedentemente alla riforma erano uguali a quelli del procedimento in primo grado.

Con la nuova norma il legislatore ha invece espressamente indicato in novanta o centocinquanta giorni (in base alla residenza in Italia o meno del destinatario dell’atto di appello).

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