L’omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione nella copia notificata dell’atto di citazione in appello rende il gravame inammissibile con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata o l’atto è nullo con la possibilità di sanatoria con la costituzione dell’appellato o il rinnovo della notifica in caso di mancata costituzione di quest’ultimo?
Lunedi 19 Febbraio 2018 |
A questa domanda ha fornito la risposta la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1556/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018. Secondo i Giudici di legittimità la sanatoria prevista dall’art. 164 cpc si applica anche nel giudizio di appello.
Norma di riferimento: articolo 164 c.p.c. nullita’ della citazione
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.
IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado per omessa indicazione della data di citazione nell’atto di appello notificato. Secondo la Corte territoriale, nel giudizio di appello non trova applicazione il secondo comma dell’art. 164 cpc nella parte in cui prevede che la nullità della citazione per vizi della c.d. vocativo in ius, in mancanza di costituzione del convenuto, impone l’assegnazione da parte del giudice di un termine per la sua rinnovazione, eseguita la quale resta sanato il vizio e “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'articolo 342 c.p.c..
La Corte territoriale ha richiamato nella sua decisione un unico precedente della Corte di Cassazione ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18868 del 08/09/2014, Rv. 632084-01), riguardante però una fattispecie regolata da diverse disposizioni, in quanto riferibile ad una controversia iniziata nel 1992 ed alla quale quindi si applicava il testo dell'articolo 164 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche operate, a far data dal 30 aprile 1995, dalla legge n. 353 del 1990 e in cui mancava la previsione della sanatoria con effetti ex tunc della citazione nulla per vizio della c.d. vocatio in ius in seguito alla sua rinnovazione (e altrettanto è a dirsi per l'altro precedente a sua volta richiamato nella sentenza n. 18868 del 2014, e cioè Cass., Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000, Rv. 533632-01, nonché per i successivi conformi). Veniva, quindi proposto ricorso per Cassazione con il quale veniva denunciata la "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 164 e 163 cpc, in relazione agli articoli 342 e 359 il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha osservato che:
1. In merito all’attuale formulazione dell’articolo 164 c.p.c, dopo alcune iniziali oscillazioni, la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità è consolidata nell’affermare che all'atto introduttivo del giudizio di appello sia integralmente applicabile la suddetta disposizione, ivi inclusi i commi 2 e 3, in base ai quali i vizi attinenti alla c.d. vocatio in ius sono sanati, con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio che il giudice deve all'uopo assegnare (ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007, Rv. 599343-01; Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007, Rv. 599133-01; Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008, Rv. 604115-01; Sez. L, Sentenza n. 2683 del 04/02/2009, Rv. 606454-01; Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009, Rv. 610313-01; Sez. 5, Sentenza n. 776 del 14/01/2011, Rv. 616293-01; Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/04/2011, Rv. 617616-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5341 del 03/04/2012, Rv. 621857-01; Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 10/05/2013, Rv. 626711-01; Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013, Rv. 624698-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 16070 del 14/07/2014, Rv. 632122-01; Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014, Rv. 633284-01);
2. L'unico precedente contrario effettivamente in termini risulta essere quello richiamato dal Procuratore Generale, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 25/02/2004, Rv. 570539-01, che però, trattandosi di decisione ormai remota e superata da una univoca e consolidata giurisprudenza successiva, in mancanza di ulteriori contrasti, non giustifica ad avviso del collegio la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dallo stesso Procuratore Generale;
3. Nel caso esaminato, la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio con effetti ex nunc e decidere la controversia nel merito, essendo stato ravvisato un vizio della cd. vocatio in ius dell'atto di citazione in appello (per la mancata indicazione della data di udienza), ed essendo stato correttamente assegnato un termine per la sua rinnovazione, avvenuta regolarmente e tempestivamente.
Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.