In tema di responsabilità della società che esercita la direzione e il coordinamento, il terzo comma dell'art. 2497 codice civile non va letto nel senso dell'esistenza di un beneficio della previa escussione della controllata, ma deve essere letto nel senso che il risarcimento è posto a esclusivo carico della controllante, e che l'azione del socio o del creditore sociale della controllata può essere proposta solo qualora non siano già stati soddisfatti nelle loro pretese dalla controllata.
Massima: L'art. 2497 codice civile non prevede la infruttuosa escussione della società soggetta a direzione e coordinamento della controllante, e la responsabilità per il pregiudizio arrecato alla controllata incombe esclusivamente sulla controllante, essendo la controllata il soggetto danneggiato.
Osservazioni.
Il caso riguardava l'azione proposta nei confronti degli amministratori della società dominata, e la richiesta di condanna della capogruppo al risarcimento dei danni ex art. 497 codice civile.
I giudici di merito avevano ritenuto che la procedibiilità della domanda fosse subordinata alla preventiva escussione del patrimonio della controllata, ma la Suprema Corte ha chiarito che non vi è alcuna condizione di previa escussione della controllata: la responsabilità sorge esclusivamente a carico della controllante, e l'azione è inibita solo nel caso che il socio o il creditore siano già stati soddisfatti dalla controllata.
La Cassazione ha escluso una diversa lettura, nel senso della necessità della previa escussione della controllata, perché non sarebbe logico sostenere che il risarcimento venga posto a carico della società controllata, che in realtà è proprio il soggetto danneggiato.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. SS.UU. 6072/2013
Cass. 12254/2015
Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 15-02-2018
Art. 2497 - Responsabilità
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.