Impatto tra veicolo e animale selvatico: e’ la Regione l’ente da chiamare in giudizio

Impatto tra veicolo e animale selvatico: e’ la Regione l’ente da chiamare in giudizio

Con l’ordinanza 27960, pubblicata il 23 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto passivamente legittimato nelle cause avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli automobilisti, motociclisti e ciclisti a seguito della collisione con animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata.

Lunedi 3 Ottobre 2022

IL CASO: Nella vicenda esaminata la proprietaria di un autoveicolo e il suo conducente agivano in giudizio nei confronti della Regione chiedendo al Giudice di Pace la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza dell’impatto con un cervo.

Costituendosi in giudizio, la Regione, oltre a contestare nel merito la domanda attorea deducendo la mancanza del nesso causale e di un suo comportamento colpevole rispetto all'evento, eccepiva pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva indicando quale responsabile la Provincia territorialmente competente o l'ente proprietario della strada.

L’eccezione preliminare veniva rigettata dal Giudice di Pace il quale accoglieva nel merito la domanda degli attori e condannava la Regione al pagamento in favore di questi ultimi dei danni subiti a seguito del sinistro.

Anche in sede di gravame interposto dalla Regione, quest’ultima ha avuto torto. Infatti, il Tribunale, quale giudice di appello, nel rigettare l’impugnazione proposta dall’ente avverso la decisione di primo grado, confermava la sua legittimazione passiva osservando che, ai sensi della legge n. 157/92, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e alle Regioni è affidata espressamente la funzione di controllo della fauna selvatica, mentre le Province hanno solo il compito di attuare la disciplina regionale.

La Regione, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva, quindi, della questione la Corte di Cassazione insistendo nell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:

1. gli artt. 1 e 9 della legge n. 157 dell'11/2/1992 stabiliscono il riparto di competenze tra Regioni e Province con riguardo alla fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato;

2. secondo le suddette disposizioni, spetta alle Regioni la competenza normativa relativa alla gestione e tutela delle specie e la funzione amministrativa di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria;

3. spettano, invece, alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge n. 142/1990.

4. l'art. 19 di quest’ultima legge affida espressamente alle Regioni, la funzione di controllo della fauna selvatica.

In considerazione della varietà delle pronunce sul punto e della difficoltà di individuare un unico soggetto che fosse responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica nonché al fine di garantire l'effettività della tutela del danneggiato e l'uniforme applicazione del diritto civile nell’intero territorio nazionale, e preso atto del differenziato regime esistente tra le Regioni, hanno concluso gli Ermellini, in altri arresti giurisprudenziali di legittimità è stato espressamente individuato nelle Regioni il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi risarcitori e posto condizioni generali comuni che possano orientare la giurisprudenza di merito verso soluzioni univoche e condivise.

Nell’ambito delle suddette decisioni, i giudici di legittimità, non hanno escluso la possibile configurazione di responsabilità per i danni ex art. 2043 del Codice civile da parte dell’ente delegato, evidenziando la necessità che quest’ultimo risulti concretamente fornito di autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l'attività delegata in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi, e di adottare misure atte a prevenire i danni (Cass. n. 13848 del 2020).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27960 2022

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