La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.26815 del 12 settembre 2022 chiarisce modalità e termini entro cui, nei pignoramenti immobiliari, deve essere versato il saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario.
Venerdi 30 Settembre 2022 |
Il caso: Mevia subiva pignoramento immobiliare da parte della Delta Riscossione S.p.a. per crediti di natura erariale (per oltre sessantasettemila Euro) e di natura comunque pubblica (per oltre Euro centosettantatremila).
Dopo tre incanti andati deserti la Delta Riscossione S.p.a. chiedeva l'assegnazione dell'immobile pignorato, costituito da un capannone industriale: il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7/06/2012 assegnava provvisoriamente l'immobile allo Stato, fissando al concessionario termine di diciotto mesi dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta per il versamento del prezzo; l'ordinanza veniva comunicata a Delta Riscossione Spa in data 13/06/2012.
Il prezzo veniva versato in data 28/01/2014: Mevia chiedeva al giudice dell'esecuzione che fosse dichiarata estinta la procedura esecutiva per tardivo versamento del prezzo, che nella prospettazione della debitrice scadeva il 9/12/2013.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di Mevia, che interponeva reclamo, che veniva rigettato dal Collegio del Tribunale di Catania; Mevia quindi proponeva appello che veniva rigettato dalla Corte di Appello territoriale, con la motivazione che il termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 85 avrebbe natura processuale e sarebbe, pertanto, soggetto alla sospensione nel periodo feriale.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, ribadisce che:
a) in tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario e' di natura sostanziale, in quanto e' posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex articolo 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attivita' che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale;
b) ne consegue che esso non e' soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale