Non sempre la raccomandata di costituzione in mora interrompe la prescrizione

Non sempre la raccomandata di costituzione in mora interrompe la prescrizione

Con l’ordinanza n. 6725/2018, pubblicata il 19 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’onere della prova che incombe sul mittente di una raccomandata nel caso in cui il destinatario ne contesti la ricezione.

Giovedi 29 Marzo 2018

I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta ordinanza, hanno ribadito il principio secondo il quale in caso di contestazione della ricezione dell’atto inviato con la raccomandata, incombe sul mittente l’onere di fornire la prova del ricevimento.

IL CASO: La decisione in commento nasce dalla domanda di risarcimento danni formulata da un’automobilista nei confronti di una compagnia di assicurazione a seguito di un sinistro stradale. La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in quanto l’assicurazione aveva eccepito la mancata ricezione della raccomandata interruttiva della prescrizione e l’attore non aveva fornita la prova dell’avvenuta ricezione.

La sentenza di prime cure veniva confermata dal Tribunale in sede di appello. Pertanto il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo la violazione degli articoli 2843 e 2697 codice civile, per avere il Tribunale confermato, erroneamente, l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da parte del danneggiato, invertendo l’onere della prova della spedizione, mentre la compagnia assicuratrice non aveva fornito la prova del relativo mancato ricevimento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo, ha evidenziato che:

  1. Secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale pur in mancanza dell’avviso di ricevimento;

  2. Nel caso in cui la ricezione dell’atto inviato venga contestata dal destinatario, incombe sul mittente l’onere di provare il ricevimento (Cass. Sez. Lav., n. 10849 del 11/05/2006);

  3. Una volta che il destinatario della raccomandata contesti il fatto stesso della ricezione di alcunchè, incombe sul mittente fornire la prova dell’avvenuta ricezione del plico spedito.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018

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