Con l’ordinanza n. 23457/2021, pubblicata il 26 agosto 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al termine ultimo entro il quale, a pena di decadenza, vanno contestate, nell’ambito di un giudizio civile, le modalità di svolgimento delle operazioni peritali e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
Martedi 7 Settembre 2021 |
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine da un contenzioso sorto tra l’acquirente e la venditrice di un pantalone, che a dire dall’acquirente era difettando nella trama. Quest’ultimo chiedeva al Giudice di Pace di condannare la venditrice alla restituzione in suo favore della somma pagata per l’acquisto dell’abito difettato.
Nel corso del giudizio innanzi oltre all’assunzione delle prove testimoniali veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio tesa a verificare l’esistenza o meno del difetto dei pantaloni acquistato dell’attore e da questo denunciato.
La domanda attorea veniva accolta in primo grado. Il Giudice di Pace dichiarava, infatti, la risoluzione del contratto di compravendita del pantalone e condannava la convenuta al pagamento delle spese legali. La decisione veniva confermata dal Tribunale in sede gravame interposto dalla venditrice.
Pertanto, quest’ultima, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo, fra i vari motivi dell’impugnazione della sentenza di secondo grado, l’omessa pronuncia del giudice di merito sulle eccezioni dalla stessa formulate circa le modalità con le quali erano state svolte le operazioni peritali nel corso del giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Secondo la ricorrente, dopo il primo incontro dell’avvio delle operazioni, il consulente tecnico d’ufficio non aveva comunicato alle parti le successive date di svolgimento delle indagini tecniche e non aveva inviato alle stesse la bozza del suo elaborato, prima di depositarlo in cancelleria. Le suddette eccezioni secondo la ricorrente erano state sollevate nel corso del giudizio e ribadite successivamente con la comparsa conclusionale.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale nel ritenere inammissibile il motivo dell’impugnazione circa la questione relativa alla contestazioni della CTU, ha ribadito il principio secondo il quale “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).
Nel caso di specie, hanno evidenziato i giudici di legittimità, la ricorrente non aveva indicato, con il necessario livello di precisione, in quale momento processuale erano state sollevate per la prima volta le censure all'operato del consulente tecnico d’ufficio, non essendo sufficiente, al riguardo, la sola affermazione secondo cui ciò sarebbe avvenuto in una determinata udienza non riportando il motivo, neanche per riassunto, né era stato precisato per quale adempimento essa fosse stata fissata, nè specificato che la stessa fosse la prima udienza utile dopo il deposito della C.T.U. oggetto di contestazione.