E’ nullo l’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Lo ha affermato a Corte di Cassazione con la sentenza n. 24226/2019, pubblicata il 30 settembre 2019.
Martedi 12 Novembre 2019 |
IL CASO: Una società avendo ricevuto la notifica di un atto di precetto in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, proponeva opposizione avverso il suddetto precetto deducendone la nullità in quanto privo dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del provvedimento monitorio.
Il Tribunale, ritenendo sufficiente l’indicazione nel precetto dell’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo non opposto, ha rigettato l’opposizione.
Nel caso esaminato nell’atto di precetto erano stati indicati il numero, la data e l'autorità giudiziaria che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la mancata opposizione e l'apposizione della formula esecutiva, mentre non risultava menzionato, neppure indirettamente, il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del suddetto decreto.
Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale la società originariamente intimata interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 c.p.c., comma 2, avendo, secondo la ricorrente, il tribunale errato non rilevando la mancanza della menzione nel precetto del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte nel ritenere fondato il motivo del ricorso lo ha accolto, osservando che:
come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti, l’indicazione nel precetto del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo unitamente a quella dell’apposizione della formula esecutiva ha la funzione di evitare che il creditore debba procedere alla nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294);
nel caso in cui vengono omesse entrambe le menzioni, l’atto di precetto è nullo in quanto si configurerebbe una situazione simile a quella dell’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo e non è suscettibile di sanatoria alcuna, ma solo di stabilizzazione qualora la parte intimata non proponga opposizione nei termini ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e la suddetta omissione non è rilevabile d’ufficio;
ai fini dell’accertamento della sussistenza nel precetto della duplice menzione non sono richieste prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti;
l’indicazione nel precetto del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e quella dell’apposizione della formula esecutiva, sono menzioni distintamente previste dal legislatore che corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.
Cassazione civile sentenza n.24226/2019