La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27771/2019 ha ribadito la natura complessa dell'assegno divorzile, che deve garantire al coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Martedi 12 Novembre 2019 |
Il caso: Nel contesto di un procedimento di divorzio, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e imponeva all'ex marito, sig. T., di corrispondere alla controparte un assegno divorzile di 3.500,00 mensili.
La Corte d'appello riduceva la misura dell'assegno a € 2.500,00, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Il sig. T. ricorre in Cassazione, deducendo che il parametro dell'autosufficienza come enucleato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione non è stato correttamente interpretato, in quanto la Corte non ha tenuto conto :
che la ex moglie gode di una pensione di € 12.192 annui;
che è proprietaria di un appartamento e di altro immobile all'estero;
che, avendo anche estinto un mutuo ipotecario, è in possesso di mezzi adeguati di sussistenza.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la doglianza, coglie l'occasione per chiarire la natura dell'assegno divorzile alla luce della sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite:
A) l'assegno di divorzio, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
B) il giudizio dovrà essere espresso, però, considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
C) all''assegno divorzile deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge istante non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato:
- al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
- alle aspettative professionali sacrificate;
- al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
D) il ricorrente si è limitato a riaffermare la funzione unicamente assistenziale dell'assegno di divorzio, perimetrando il quantum nei limiti dell'attribuzione di una somma idonea a garantire l'autosufficienza economica al coniuge beneficiario: tali principi, per le Sezioni Unite, non sono coerenti con la funzione complessa dell'assegno e con la rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie potenzialità professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare.