Condominio, revoca dell'amministratore e mediazione obbligatoria

A cura della Redazione.
Condominio, revoca dell'amministratore e mediazione obbligatoria

Si segnala il decreto del 15 gennaio con cui il Tribunale di Napoli ha escluso la obbligatorietà della mediazione qualora il procedimento abbia ad oggetto la revoca dell'amministratore di condominio.

Venerdi 21 Marzo 2025

Il caso: Alcuni condomini residenti nel condominio Delta amministrato da Mevia ne chiedevano la revoca giudiziale per gravi irregolarità, consistenti nella:

l) omessa redazione del rendiconto condominiale annuale ed omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione dello stesso

2) omessa comunicazione all'assemblea dei condomini di un atto giudiziario notificato;

3) omessa esecuzione delle delibere assembleari;

4) omesso e/o tardivo pagamento parcella professionale e comunicazione infedele di intervenuta transazione;

5) omesso compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

6) omessa trasmissione dei verbali di assemblea.

Si costituiva Mevia eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 e in ogni caso la cessazione della materia del contendere per aver rassegnato le dimissioni.

Il tribunale, dopo aver dichiarata cessata la materia del contendere, nel pronunciarsi in merito alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, evidenzia che la domanda di revoca giudiziale avrebbe trovato accoglimento e che l'eccezione di improcedibilità della domanda è del tutto infondata, in quanto:

- ai sensi del comma primo dell'art. 5 del D.Lgs.n. 28 del 4.3.2010, nel testo attualmente in vigore, il procedimento di mediazione è obbligatorio nelle materie ivi indicate, tra le quali quella del condominio, ad eccezione che nei casi elencati al comma 6 alla lettera f) ovvero nei "procedimenti in camera di consiglio" fra i quali vi è quello in oggetto (art. 64 disp. Att. c.c.);

- tale dato normativo è, quindi, inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui al comma 1, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico;

- non può riconoscersi carattere contenzioso al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. c.c. atteso che il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore è un provvedimento di volontaria giurisdizione - meramente sostitutivo della volontà assembleare - che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide.

Allegato:

Tribunale Napoli Sezione 6 decreto 15 gennaio 2025

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