Con l'ordinanza n. 6126/2025 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle modalità di computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cpc (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).
Venerdi 21 Marzo 2025 |
Il caso. Mevia, dipendente comunale con funzioni di educatrice in servizio presso l'Asilo Nido Comunale nonché di referente per l'Amministrazione all'interno di codesta struttura educativa, veniva condannata dal Tribunale penale di Ravenna, per il concorso mediante omissione nel reato di maltrattamenti commesso da due educatrici, nonché da una ausiliaria., ai danni dei bambini che frequentavano la struttura.
Il Tribunale condannava, altresì, Mevia al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore dei genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia., costituitisi parti civili; questi riassumevano il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiedendo la condanna di Mevia al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla minore e da loro stessi.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza resa pubblica in data 24 ottobre 2022, accertava la responsabilità di Mevia ai soli fini civili e la condannava al risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Mevia, che ha depositato un primo atto di impugnazione e poi un secondo atto di impugnazione; entrambi i ricorsi si articolano su otto motivi dall'identico contenuto.
La Cassazione preliminarmente rileva che:
1) la ricorrente produce i messaggi originali di PEC riguardanti la notificazione del ricorso (e con esso della procura alle liti e della relata di notifica);
2) da essi risulta che, in entrambi i casi, la notificazione telematica dell'atto di impugnazione avverso la sentenza (unitamente alla procura alle liti e alla relata di notifica) è stata effettuata in data 25 aprile 2023, alle ore 20:31:30, con ricevuta di accettazione della casella di PEC del destinatario – il difensore dei coniugi in grado di appello - alle 20:31:37 dello stesso 25 aprile 2023;
3) per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma secondo, c.p.c. e 2963, comma quarto, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza;
4) ne consegue che il termine di sei mesi scadeva, nella specie, il 24 aprile 2023, giorno di lunedì, risultando, quindi, tardiva l'impugnazione notificata il successivo 25 aprile 2023.