Colgo con soddisfazione quanto ha stabilito una recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile -la n.9620/2025- che ha ribadito quanto da tempo vado sostenendo e cioè che le aree cani non sono terra di nessuno.
Giovedi 20 Marzo 2025 |
Nello specifico la Cassazione penale ha confermato la condanna nei confronti della proprietaria di un Pitbull lasciato libero in un’area cani e resosi “colpevole” dell’aggressione di un altro cane e del suo proprietario.
Le aree cani sono una necessità, soprattutto in alcune città. Un male necessario dove i frequentatori, non me ne abbiano coloro che invece ritengono di non riconoscersi affatto in questa descrizione e con loro mi scuso in via anticipata, sono convinti non si applichino le regole. Quelle del diritto e soprattutto quelle del buon senso. Una terra di nessuno. Varcando quei cancelletti in legno spesso distrutti, anzi facendovi introdurre i propri amati cani, si acquisisce una sorta di immunità a tempo.
Non è così. Il rispetto delle norme permane, che il proprietario del cane si trovi all’interno o sia rimasto esterno all’area in cui il suo cane si trovi. Di quali norme stiamo parlando? Dell’art. 2052 del codice civile. Dell’art. 2043 sempre del codice civile. Dell’art. 590 del codice penale. Dell’art. 672 sempre del codice penale. Dei regolamento locali riferibili alla frequentazione delle aree cani.
Soprattutto stiamo parlando di una regola che presuppone tutte quelle ora citate. La conoscenza del proprio cane. Purtroppo spesso assente. I cani che accedono alle aree cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all’occorrenza, presupponendo che li conoscano.
Quanto afferma questa nuova sentenza della Corte, non è affatto una novità. Lo si può leggere nella sentenza sempre della Cassazione penale (la n. 31874 del 2019) che potete leggere all’interno del mio sito. Nell’occasione la Corte aveva ribadito che il proprietario di un cane all’interno dell’area cani deve mantenere vigile l’attenzione si cosa stia facendo il proprio animale così da essere pronta ad intervenire con museruola in caso di necessità.
Oggi la sentenza 9620/25 ci dice, anzi ci ribadisce, che il proprietario è tenuto a conoscere il carattere del proprio cane e a valutare il rischio di comportamenti aggressivi. In caso di cane diffidente o aggressivo, è obbligatorio l’uso di guinzaglio e museruola, anche all’interno delle aree per cani.
Sono ancora tantissimi gli incidenti gravi all’interno delle aree cani. Questo non è davvero oltremodo accettabile. La dimostrazione che ancora troppo spesso latiti in prossimità di queste aree una certa consapevolezza e una auspicata buona educazione su cosa voglia dire condividere un pezzo della nostra vita con un animale.
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