Il valore probatorio della perizia giurata

Il valore probatorio della perizia giurata

Con l’ordinanza n. 5667/2025, pubblicata il 4 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della perizia giurata, strumento molto utilizzato dalle parti nei giudizi aventi ad oggetto le richieste di risarcimento danni.

Giovedi 20 Marzo 2025

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’azione promossa da una società, appaltatrice di alcuni lavori di restauro, consolidamento ed adeguamento di un palazzo storico, la quale conveniva innanzi al Tribunale l’ente pubblico committente, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento di somme a titolo di riserve formulate nel corso dei lavori e confermate nello stato finale.

Nel costituirsi in giudizio, l’ente committente, oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società attrice al pagamento della penale inserita nel contratto di appalto per il ritardo nella consegna dei lavori ed al risarcimento dei danni subiti a seguito di furti verificatisi nel cantiere e per il non utilizzo dei locali interessati dai lavori.

All’esito dei giudizi di merito, la controversia veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’originaria società attrice avverso la decisione con la quale la Corte di Appello, sulla scorta delle produzioni fotografiche depositate dalla convenuta, unitamente ad una perizia giurata e alla prova testimoniale del perito di parte, aveva ritenuto provato il danno richiesto dall’ente pubblico a seguito dei furti subiti durante l’esecuzione dei lavori.

Tra i motivi dell’impugnazione, l’originaria attrice deduceva l’erroneità della decisione dei giudici della Corte territoriale nella parte in cui, ai fini della dimostrazione del danno cagionato dai furti perpetrati nel corso dei lavori, aveva ritenuto ammissibile la prova testimoniale dedotta dall’ente committente e sufficiente, ai fini della prova del danno, la produzione di una perizia di parte espletata sulla base di semplici fotografie, la cui conferma da parte del perito, escusso come testimone, aveva comportato l'affidamento allo stesso di un giudizio di natura tecnica, che sarebbe dovuto essere demandato ad una consulenza tecnica d’ufficio sulla base d'indagini svolte in contraddittorio tra le parti.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, nel decidere, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale non è dotata di efficacia probatoria la perizia giurata depositata da una parte, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, hanno concluso gli Ermellini, è riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 5667 2025


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