Il diritto di querela del conduttore dell'immobile danneggiato

A cura della Redazione.
Il diritto di querela del conduttore dell'immobile danneggiato

In tema di danneggiamento il diritto di querela spetta anche al conduttore quale titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato.

Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8101/2025.

Mercoledi 19 Marzo 2025

Il caso: il Tribunale di Livorno dichiarava l'improcedibilità dell'azione in relazione al delitto di danneggiamento ascritto a Caio per difetto di valida querela; il giudice, in particolare, evidenziava che, poiché la condotta contestata concerneva parti comuni dello stabile di proprietà della Delta s.r.l., Mevio, che in veste di conduttore di uno degli appartamenti aveva proposto istanza punitiva, non era legittimato a tanto, non rivestendo la qualifica di persona offesa e non avendo, peraltro, evidenziato la lesione di un proprio personale interesse.

Mevio propone ricorso per Cassazione, deducendo:

  • la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della qualifica di persona offesa in capo al locatario dell'appartamento;

  • la violazione di legge in ordine al difetto di legittimazione del locatario dell'immobile a proporre querela in assenza di una delega del proprietario.

Per la Cassazione il ricorso è fondato, in quanto:

a) in tema di danneggiamento il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato: in particolare il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità;

b) il contratto di locazione comporta il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio: la giurisprudenza civile è pacifica nel ritenere che il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario;

c) il Tribunale ha errato in ordine al difetto di legittimazione del conduttore/querelante, al quale deve riconoscersi a norma dell'art. 120 cod.pen. la qualifica di persona offesa del reato contestato all'imputato, stante la contitolarità dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, posta a tutela dell'integrità del patrimonio, nozione nella quale debbono intendersi ricompresi non solo la proprietà ma anche i diritti reali personali o di godimento

Allegato:

Cassazione penale sentenza 8101 2025

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