Il danneggiamento del braccialetto elettronico: conseguenze

Il danneggiamento del braccialetto elettronico: conseguenze

La Cassazione Penale, Sez, VI, con la sentenza del 13 febbraio 2026 n. 5986 ha stabilito un principio importante in relazione al danneggiamento del braccialetto elettronico.

La Corte ha affermato che, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, meglio noto come il “braccialetto elettronico”, è configurabile l’aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 635,co.2, n.1,C.P. con riferimento all’art. 625 n.7 dell’ Ordinamento Penitenziario, con la conseguente procedibilità d’ufficio del reato, posto che tale strumento è destinato ad assicurare il controllo della persona sottoposta ad una misura cautelare nell’interesse della collettività.

Lunedi 9 Marzo 2026

Tribunale di Napoli

In precedenza, il Tribunale di Napoli Sez. XII, con Ordinanza,26 novembre 2025,aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 c.1-ter CPP, laddove la norma, nel prevedere l’applicazione della custodia in carcere quale conseguenza della manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, quando siano applicati ai sensi degli artt.282-bis e 282-ter C.P. (salvo che il fatto sia di lieve entità) non esclude dalla sanzione l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

In questi casi, come afferma il Giudice, citando la relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, l’automatico aggravamento delle misure è ritenuto, dal Legislatore, «significativo di un accentuato accrescimento del periculum libertatis in relazione alla peculiare connotazione dei reati di violenza domestica» e, pertanto, al Giudice «non è riconosciuto il potere di operare, in presenza di condotte che alterino la funzionalità dei dispositivi, una rivalutazione delle esigenze cautelari, fatto salvo il caso di lieve entità della trasgressione stessa, che ricorre quando l’infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire la valutazione, in precedenza espressa, di idoneità della misura applicata a salvaguardare le esigenze cautelari».

L’automatismo, secondo l’Ordinanza «non concerne soltanto la ragione dell’aggravamento della misura ma include anche la tipologia della misura da applicare, individuando nella custodia in carcere l’unico presidio capace di contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo di violazioni accertate», residuando «un margine di discrezionalità del giudice nel valutare la lieve entità dei comportamenti elusivi, manomissivi, che impediscono o ostacolano il regolare funziona mento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo».

Ad avviso del Tribunale remittente, «si tratta di un automatismo che appare contrastante con i principi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, essendo quello della proporzionalità «un requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo (v. Corte costituzionale sentenza n. 24 del 2019), operando sia come requisito di legittimità costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimità di ogni misura amministrativa o giudizia ria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto».

Sempre nell’Ordinanza si legge che il Tribunale «è ben conscio della delicatezza dei valori in gioco e della finalità, che anima il legislatore, di apprestare idoneo apparato normativo in grado di contrastare effica- cemente la commissione di reati di violenza domestica e contro le donne, nonché dei femminicidi, fenomeno quanto mai allarmante».

Al tempo stesso, tuttavia, IL Giudice “dubita che l’attuale previsione dell’art. 276, comma 1-ter, c.p.p. sia conforme al regime di proporzionalità, adeguatezza e necessità che deve indefettibilmente accompagnare ogni strumento cautelare» posto che possano esservi casi «ove le pur accertate condotte elusive/ostacolanti il regolare funzionamento dei mezzi elettronici di sorveglianza, che conclamano la necessità di una misura più idonea a fronteggiare le esigenze, non rivelino tuttavia un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere”.

In altre parole, “la previsione normativa della misura inframuraria come unico mezzo adottabile in caso di aggravamento non appare rispettosa del requisito del “mezzo più mite” sopra evidenziato».

In conclusione, secondo la normativa vigente, «esclusa la lieve entità e accertate le violazioni, il giudice non può che prendere atto dell’obbligo di sostituire la misura coercitiva del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento della casa familiare con quella della custodia in carcere, sebbene dagli atti emergano specifici elementi che inducano a ritenere adeguata la meno grave misura degli arresti domiciliari, mai violata dall’interessato».

Per tali ragioni, secondo il Tribunale remittente, risulterebbe «violato il principio secondo cui, fra più mezzi ugualmente idonei a raggiungere il fine legittimo, va scelto quello che comporta il minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».

I presupposti della misura

Secondo la Dottrina, (v. C. Trani, Nell’era della tecnologia il braccialetto elettronico, in Riv. Pensiero Mediterraneo, Luglio 2025) il Legislatore è intervenuto sulla materia con il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, in base al quale l’art. 275-bis, prevede la possibilità di applicare il c.d. “braccialetto elettronico” nei confronti di indagati o imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari sebbene l’adozione di tale strumento sia subordinata al previo consenso dell’interessato ed è finalizzata al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte in una fase antecedente al passaggio in giudicato della sentenza.

La relativa decisione è rimessa al Giudice competente, che deve valutare la pericolosità sociale del soggetto e motivare adeguatamente il provvedimento mentre, in mancanza del consenso dell’indagato, potrà disporre l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

È opportuno evidenziare come l’art.275-bis CPP non abbia introdotto una nuova misura coercitiva, bensì si limiti a disciplinare l’utilizzo del mezzo di controllo degli arresti domiciliari ottenuti dall’indagato in attesa del giudizio. e pertanto tale disposizione configurerebbe, in sostanza, una condizione sospensiva della custodia cautelare in carcere.

L’utilizzo di tale innovativo strumento, in via sperimentale venne avviato nel 2001 in alcune Città italiane come Roma, Milano, Bologna, Napoli e Reggio Calabria.

Alla Polizia giudiziaria venne affidato il compito di accertare il regolare funzionamento del dispositivo, nonché di verificare se eventuali anomalie dovute guasti tecnici o a manomissioni volontarie da parte del soggetto sottoposto alla misura allo scopo di sottrarsi alla stessa.

In seguito, con la Legge 23 aprile 2009 n. 38, il Legislatore ha introdotto l’art.612-bis C.P., che sanziona il delitto di atti persecutori (cd. “stalking”) con la possibilità di applicare, nei confronti dei soggetti sottoposti a misure cautelari per reati riconducibili a violenza di genere, l’utilizzo di “braccialetti elettronici”, con la finalità di prevenzione del reato.

Inoltre, a decorrere dal 2013, tale misura è stata estesa anche ai soggetti destinatari dell’Ordinanza di allontanamento dalla casa familiare per il contrasto alla violenza domestica e di genere.

Tuttavia, ancora oggi, il sistema italiano risulta carente sotto il profilo della disponibilità materiale di tali dispositivi elettronici, circostanza che ha dato luogo a rilevanti problematiche applicative in sede giudiziaria, come emerge dai provvedimenti in commento, a cui vanno aggiunti i ripetuti problemi di connettività degli stessi con le Forze dell’Ordine.

L’Orientamento della Giurisprudenza

Di recente, la Cassazione, con la sentenza n. 8379 del 28 febbraio 2025, ha affermato un principio di rilevante impatto in materia di misure cautelari personali, statuendo l’illegittimità del ricorso automatico a misure più afflittive, quali la custodia cautelare in carcere, in ragione della mera indisponibilità tecnica del braccialetto elettronico, destinato alla tutela delle vittime vulnerabili di reati di genere.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una vicenda esaminata dal Tribunale del Riesame di Milano, concernente un soggetto indagato per il reato di atti persecutori, nei cui confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con la contestuale applicazione della misura del controllo elettronico mediante braccialetto.

L’Ordinanza impugnata prevedeva, peraltro, che qualora il dispositivo elettronico non fosse risultato tecnicamente attivabile, venisse applicata automaticamente la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza della persona offesa sebbene l’illegittimità di un tale automatismo era stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 15 ottobre – 4 novembre 2024, secondo cui:

... nel caso in cui risulti inattuabile la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, non può operare alcun automatismo, né in favore dell’indagato (mediante applicazione degli arresti domiciliari semplici), né in suo sfavore (mediante applicazione della custodia cautelare in carcere), dovendosi procedere a una valutazione individualizzata in ordine all’idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari nel caso concreto” .

La Cassazione, con la decisione innanzi citata, ha introdotto un principio ulteriore rispetto a quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Infatti, la Consulta si era limitata a censurare l’automatismo della misura più gravosa nei soli casi di malfunzionamento del braccialetto elettronico, senza estendere l’analisi all’ipotesi del mancato consenso dell’indagato all’utilizzo del dispositivo, mentre la Suprema Corte ha censurato la citata Ordinanza che aveva accolto il maccanismo automatico e indistinto di aggravamento della misura, ritenendo illegittima la sostituzione automatica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con la più afflittiva misura del divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa, in base all’assenza di una motivazione individualizzata e della violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura ex art. 275 CPP.

Le Sezioni Unite

È opportuno ricordare come, in precedenza, le Sezioni Unite della Corte, con una sentenza n.20769 del 19 maggio 2016, avevano posto fine alla diatriba della questione interpretativa concernente l’art. 275-bis CPP, escludendo la legittimità dell’orientamento più restrittivo che, in caso di indisponibilità del dispositivo elettronico, prevedeva l’automatica sostitu- zione della misura meno afflittiva con una più gravosa chiarendo che tale carenza non può costituire, di per sé, una giustificazione per l’applica- zione di una misura cautelare più incisiva, ribadendo la necessità di una autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione di provvedimenti più limitativi della libertà persona le.

Questo orientamento ha trovato ulteriore conferma nell’art. 7 del D.L. 29 dicembre 2024, n. 178, con cui sono stati riformulati gli articoli 275-bis e 276 CPP, relativi rispettivamente alla valutazione delle misure coercitive e ai provvedimenti conseguenti alla violazione delle prescrizioni imposte, rafforzando la necessità di un bilanciamento tra esigenze cautelari e diritti fondamentali dell’indagato o imputato.

La sentenza in commento

Venendo alla recente decisione della Cassazione in commento, l'imputato era stato ritenuto responsabile del danneggiamento del c.d. braccialetto elettronico e per avere minacciato gli Agenti che erano addetti al suo controllo di farlo ove non gli fosse rimosso.

La Corte di Legittimità ha tuttavia ritenuto il ricorso dell’imputato infondato ritenendo sussistente il reato di danneggiamento del braccialetto elettronico non già per la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede prevista dall'art. 625, n.7,C.P., insussistente nel caso in questione, ma perché cosa destinata a pubblico servizio, come affermato, in maniera condivisibile nella sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione dell’imputato.

A tale proposito va ricordato che la Corte aveva già affermato che non è configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari distrugga il c.d. "braccialetto elettronico" che gli è stato applicato in funzione del suo continuativo monitoraggio, in quanto tale strumento di controllo a distanza è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto. (Sez. 6, n. 24040 del 7 giugno 2022, Iaccarino, Rv. 283286).

Nel caso in esame non si è posta la questione se tale strumento di controllo possa essere considerato quale cosa esposta alla pubblica fede, non essendovi alcun riferimento a tale qualifica nel capo di imputazione, ma essendosi richiamate genericamente le cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 c.p. e, nello specifico, essendosi fatto riferimento alla categoria delle cose destinate a svolgere un servizio pubblico.

Infatti, nell'art. 625, n. 7, c.p., richiamato dall'art. 635, comma 2, n. 1, c.p., sono comprese non solo le cose esposte per necessità, destinazione o consuetudine a pubblica fede, ma anche le cose destinate "a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza".

Ciò chiarito, fermo restando che il c.d. "braccialetto elettronico" non possa essere incluso tra le cose esposte per necessità o destinazione alla pubblica fede, è indubbio che tale strumento assolva ad un servizio pubblico, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività.

Il servizio pubblico è quello svolto dagli Organi di Polizia addetti alla vigilanza, che si servono dell'ausilio del dispositivo di controllo a distanza per prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, prima di tutto quello di evasione.

Inoltre, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), c.p., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione (v.Cass Sez. 2, n. 29538 del 15 giugno 2023, Brnelic).

Tale qualificazione è, pertanto, corretta e giustifica la ritenuta integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. che riguarda il danneggiamento, tra le altre cose, anche di quelle indicate nel n. 7) dell'art. 625 c.p.

Dopo la depenalizzazione operata con il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con l. 8 agosto 2019, n. 77, il danneggiamento è reato solo per le cose specificate nella norma o quando ricorrano determinate condizioni e modalità (connessione con altri reati, o sia commesso con violenza alla persona o con minaccia).

L'art. 635, al comma 2, n. 1, c.p. punisce il danneggiamento di tutte le cose indicate nel n. 7) dell'art. 625 c.p., quindi anche delle cose destinate a pubblico servizio e non solo di quelle esposte alla pubblica fede.

Differente è la sua procedibilità atteso che per il danneggiamento delle cose destinate a pubblico servizio la procedibilità è di ufficio, mentre per le cose esposte alla pubblica fede il Legislatore, con l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma C.P.. introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» per equiparare la disciplina a quella del furto aggravato dalla stessa circostanza, che è procedibile a querela.

Pertanto, secondo la Corte il ricorso è risultato infondato atteso che il danneggiamento del c.d. "braccialetto elettronico" rientra a pieno titolo nella normativa innanzi richiamata per le quali è prevista la procedibilità di ufficio.

Conclusioni

In definitiva, la manomissione, il danneggiamento ovvero la sola rimozione del braccialetto elettronico costituiscono un reato grave e comportano l'automatica sostituzione della misura cautelare in atto (es. domiciliari) con la custodia in carcere, in base alla legge n. 168 del 2023 che ha modificato l’art. 276 CPP.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che:

  • danneggiare il dispositivo integra il reato contro le cose destinate a pubblico servizio, in quanto finalizzato al controllo dell'ordine pubblico, indipendentemente dalla proprietà del bene.
  • la rottura o schermatura del dispositivo fa scattare un inasprimento automatico e non discrezionale della misura cautelare.
  • chi manomette il braccialetto per allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare commette il reato di evasione, punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale.
  • la regola si applica non solo agli arresti domiciliari, ma anche ai divieti di avvicinamento alla persona offesa, tipici dei reati da "Codice Rosso" (violenza di genere, stalking)
  • La legge 168/2023 ha ulteriormente rafforzato la tutela, rendendo la carcerazione quasi automatica salvo casi di lieve entità.

Tuttavia, tale disciplina, come afferma la Dottrina (v. F.V. Rinaldi nella Riv. Giustizia Insieme, Nov 2025), pone un serio problema di “discovery”, atteso che la norma delle disposizioni di attuazione, contrariamente a quanto stabilito nel testo delle norme contenute nel codice di Rito, prevede che le verifiche sulla “fattibilità tecnica o operativa” siano effettuate in via preliminare rispetto alla prescrizione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis, c.p.p., che è obbligatoria per tali misure cautelari.

Peraltro, la previsione del preventivo accertamento delle modalità di controllo a distanza nei casi di applicazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter CPP si pone in antinomia, oltre che in contrasto con le previsioni introdotte in tema di interrogatorio preventivo dell’indagato,

Infatti, se da una parte, ai sensi l’art. 291, co-.1-quater, CPP., prevede che non debba darsi corso all’interrogatorio preventivo se si procede in relazione ad uno dei delitti indicati […] all’articolo 362, co.1-ter, CPP, proprio per evitare rischi per l’incolumità della vittima, nei casi di utilizzo dello strumento tecnico di controllo per i vasi di “Codice Rosso”, dall’altra, proprio la previsione dell’accertamento preventivo delle modalità di controllo da parte della Polizia Giudiziaria si risolve, di fatto, in una anticipazione dell’imminente applicazione della misura cautelare nei confronti del destinatario in contesti particolarmente delicati, derivanti dalla particolare vicinanza tra l’aggressore e la vittima, oltre che dalla condivisione degli stessi ambienti di vita e degli spazi abitativi, con il rischio per l’incolumità psico-fisica della vittima, oltre che di vittimizzazione secondaria, come emerge dalla cronaca quotidiana.

Invero, la necessaria verifica della fattibilità tecnica o operativa, che si prevede come preliminare, presuppone, come dallo stesso Legislatore stabilito, l’accertamento della funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi “analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato” .

In altri termini, tale verifica che precede l’intervento cautelare in funzione dello stesso, anche con l’ausilio degli “operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici” rende manifesta non solo la circostanza dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per effetto di una denuncia sporta da un suo familiare o convivente o comunque da persona allo stesso legata da relazioni strette ma anche, e soprattutto, l’imminente applicazione nei suoi confronti della misura cautelare, con indubbie conseguenze per la stessa vittima, per la particolare vicinanza tra la vittima e l’indagato, che ha reso necessario il tempestivo e risolutivo intervento delle Autorità.

Come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale per i reati da c.d. “Codice Rosso” è prevista, in caso di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’applicazione automatica del braccialetto elettronico sebbene non possano essere applicate senza il preventivo accertamento delle modalità di controllo a distanza con il conseguente inevitabile ritardo nell’esecuzione dell’intervento cautelare che costituirebbe una violazione del dovere procedurale di assicurare un tempestivo e intervento dell’autorità italiana in tema di contrasto ai reati previsti.

In tale contesto va letto l’art. 97-ter, disp. att., CPP che prevede un lasso temporale (“senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore”) entro il quale la Polizia Giudiziaria deve trasmettere all'Autorità Giudiziaria che procede il rapporto che, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per la “rivalutazione” delle esigenze cautelari con l’ineluttabile differimento dell’intervento del Giudice, così frustrando gli obblighi procedurali volti ad assicurare un intervento effettivo e tempestivo a tutela della vittima , pure riconosciuta dallo stesso legislatore in materia di deroga all’interrogatorio preventivo nonché con correlato rischio concreto di vittimizzazione secondaria per la vittima e, soprattutto, con effetti deflagranti e potenzialmente letali per l’incolumità psico-fisica della vittima stessa.

In tal caso, neppure la previsione del termine di 48 ore per la redazione e la trasmissione del rapporto informativo sulla fattibilità tecnica e operativa sarebbe suscettibile, a parere dell’Autore innanzi citato, di superare le criticità correlate al rispetto dei principi affermati dalla Corte EDU in relazione all’art. 7 CEDU, in quanto, essendo di fatto rimessa al Giudice la valutazione in merito all’applicazione “anche” congiunta di altre misure cautelari “anche” più gravi ovvero l’applicazione di una misura cautelare più lieve, si rischia di vanificare il principio di effettività dell’intervento cautelare.

Infine, in tali ipotesi, sussisterebbe il concreto rischio della perdita delle fonti di prova, e della acquisizione dell’apporto dichiarativo della persona offesa a causa del possibile condizionamento delle sue dichiarazioni da parte dell' indagato, con la perdita della possibilità di acquisire una prova decisiva ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’autore del reato in dibattimento.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 5986 2026

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