Cucciolo si fa male mentre gioca: concorso di colpa della proprietaria

Cucciolo si fa male mentre gioca: concorso di colpa della proprietaria

Il Tribunale di Milano con la sentenza 993/2026 afferma che per il principio di autoresponsabilità, la proprietaria avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore prudenza il proprio cane che si è fatto male durante l’interazione con l’altro cane appena conosciuto.

Venerdi 6 Marzo 2026

Il caso.

Due cani privi di guinzaglio perchè all’interno di un giardino privato giocano felici e contenti mentre i rispettivi compagni umani chiacchierano poco lontano. Succede che il cane di proprietà di Caia dapprima posiziona le zampe anteriori sul dorso del cane di Mevia (ospite di Caia) e poi la spinge giù dalle scale che da una veranda portano al piano interrato della stessa abitazione.

Il cane di Mevia, un cucciolo, a seguito della caduta riporta lesioni che rendono necessario un intervento chirurgico (femore). Mevia chiede i danni (patrimoniali e non) alla proprietaria del cane (Caia). Quest’ultima respinge ogni responsabilità ex art. 2052 cc ritenendo che la caduta del cane fosse da attribuire alla condotta istintuale dello stesso, peraltro cucciolo, che era andato a giocare sulla soglia della rampa di scale per poi cadere. La responsabilità dell'evento dannoso è dunque ascrivibile a Mevia che aveva omesso il controllo sul proprio cane.

Decisione.

E’interessante quanto scrive il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 993/2026. Lo è sotto il profilo del merito come anche per quanto riguarda una eccezione preliminare che viene sollevata e respinta. Parto dal merito.

La pretesa attorea di Mevia viene accolta riconoscendosi tuttavia un concorso di colpa della stessa quale danneggiata. Come si è anticipato il cane, che riporta la frattura del femore, all’epoca del fatto era un cucciolo. E’ dunque ragionevole ipotizzare, si legge in sentenza, che quando Mevia sgancia il guinzaglio al cucciolo ha consapevolezza che il cane per la prima volta incontra i cani della convenuta Caia nel giardino di questa’ultima (circostanza emersa in istruttoria). Mevia peraltro nel mentre dalla veranda conversa con il marito e la convenuta mentre i cani giocano, puo’ vedere la scala distante circa due metri, descritta come " un buco senza protezione che va giù”.

Dunque non può non prevedere o tenere conto che il comportamento durante il gioco con la cucciola incontrata per la prima volta potesse essere imprevedibile e incontrollabile, concretando una situazione di pericolo per il cucciolo.

Il Tribunale dunque ritiene che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, Mevia avrebbe dovuto adottare una condotta maggiormente prudente e accorta nel controllare e sorvegliare il suo cane nell'interazione con l’altro cane appena conosciuto in un luogo ove l'animale era stato portato per la prima volta. Tanto fa ritenere equo determinare il concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell' art. 1227 comma 1 c.c., nella misura del 50% con conseguente e identica riduzione circa il quantum risarcibile.

Vengo ora all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attrice Mevia sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione. L’attrice dichiara in memoria di aver agito direttamente nei confronti della Compagnia sulla base dell'assunto che la polizza per la responsabilità civile stipulata dalla convenuta fosse da inquadrare nella fattispecie del contratto a favore di terzo. Dunque Mevia si riteneva titolare di un diritto di credito nei confronti della convenuta assicurazione.

Tale interpretazione non viene condivisa dal Tribunale dal momento che è orientamento consolidato quello per cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno essendo estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge. Soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. A tanto segue il rigetto delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta.

Danni patrimoniali e non patrimoniali

Rimane il capitolo liquidazione danni in favore di Mevia, la quale chiede il ristoro del danno morale conseguito "alla grande sofferenza e allo stress provocati dall'incidente" come anche il ristoro del danno patrimoniale per le spese sostenute per visite veterinarie, per l'intervento chirurgico, per farmaci e per l'acconto versato per la vacanza estiva saltata.

Vediamo cosa dispone il Tribunale circa il danno non patrimoniale.

Ontologicamente riconsociuto (in quanto espressione del diritto dell'individuo alla conservazione di una sfera di integrità affettiva e relazionale) tale danno deve essere però provato nella sua intensità di legame affettivo con l'animale, della sofferenza morale, del turbamento psichico e della concretezza del pregiudizio subiti. Ritenendo non provati tali elementi da parte di Mevia, il danno non patrimoniale non viene riconosciuto.

Quanto a quello patrimoniale i giustificativi delle spese veterinarie conducono ad un conto corrente cointestato a Mevia e Sempronio motivo per il quale poiché la giacenza sul conto cointestato si presume di proprietà di ogni correntista nella misura del 50%, il pagamento deve presumersi effettuato con somme di proprietà di Mevia nella stessa misura. A tanto si aggiunga che n virtù del concorso di colpa dell'attrice Mevia determinato nella misura del 50%, il quantum dimostrato deve essere ulteriormente ridotto in pari misura.



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