L'art. 2052 c.c.: una norma che nasconde non poche insidie interpretative

L'art. 2052 c.c.: una norma che nasconde non poche insidie interpretative

Due sentenze di rigetto in danno di due veterinari per richiesti danni ai propri clienti

Lunedi 26 Gennaio 2026

Partiamo dalla vicenda pìù recente che coinvolge una veterinaria (Mevia) e una sua cliente (Tizia). Dall’ambulatorio veterinario di Mevia la storia prosegue avanti il Tribunale di Ravenna.

La veterinaria infatti sostiene che il cane di Tizia (un pastore tedesco) le si sarebbe avventato addosso impattando con il muso il suo volto provocandole importanti lesioni all’arcata dentaria. Il tutto all’esterno dell’ambulatorio, nei pressi dell’entrata dello stesso.

Diversa la versione di Tizia. La veterinaria avrebbe salutato il cane, notoriamente giocherellone e anche espansivo, e quest’ultimo le avrebbe appoggiato le zampe anteriori sul petto in segno di saluto, come tante altre volte aveva fatto (il cane sin da cucciolo frequentava l’ambulatorio).Non vi sarebbe stato alcun contatto tra muso e volto di Mevia che, diversamente da quanto sostiene, non è affatto caduta per terra dopo l’impatto. Decisamente una storia imbarazzante dato il lungo rapporto professionale tra Mevia e Tizia.

Non mi soffermo sui presupposti di applicazione dell’art. 2052 del codice civile, qui richiamato dalla veterinaria. Il punto centrale della querelle è la sussistenza o meno del nesso eziologico tra comportamento del cane e il danno lamentato. Nesso che deve essere dimostrato dal danneggiato (in quello caso la veterinaria).

Ebbene, il Tribunale di Ravenna (con sentenza emessa il 20.1.2026) rigetta la richiesta risarcitoria della veterinaria. Vediamo perchè.

Premesso che una mera pur attenta lettura di una sentenza non sempre permettere di cogliere ogni aspetto della vicenda ad essa sottesa, sostanziale come processuale, il Tribunale evidenzia come parte ricorrente (la veterinaria) non avrebbe adempiuto agli oneri probatori di competenza. Che, ricordo, sono il danno e il nesso (o rapporto) di casualità tra comportamento dell’animale e danno. Nel caso in commento il Tribunale ci dice che secondo la difesa di Mevia la caduta sarebbe stata determinata dalla irruenza del cane di Tizia. Caduta della quale nel ricorso di Mevia non vi è però traccia dal momento che le lesioni all’arcata dentaria sono state ricondotte, da Mevia, non alla caduta ma all’impatto tra volto e muso del cane.

E’ però vero, sottolinea il Tribunale di Ravenna, che Mevia si contraddice nel momento in cui scrive nelle note conclusive della causa (l’atto finale) che è del tutto irrilevante che non vi sia stata prova del contatto tra viso della stessa e il muso del cane (circostanza dice Mevia di non avere mai affermato) poichè le lesioni sono dovute alla caduta a terra della veterinaria. Tradotto, evidenzia quindi il Tribunale, pur prescindendo dalla prova del fatto costitutivo, si manifesta una evidente incertezza sulla dinamica dei fatti che inevitabilmente si traduce in un difetto di allegazione. Ne segue, come detto, il non accoglimento della domanda risarcitoria della veterinaria Mevia.

Tale epilogo inevitabilmente mi riporta ad una sentenza del 2022 del Tribunale di Roma (n.131) dove anche n quel caso protagonisti della vicenda processuale sono una veterinaria e un suo cliente. Un cane, razza corso, deve subire un intervento di chirurgia oftalmica. La veterinaria, dopo che la collega anestesista aveva eseguito una puntura di sedazione preliminare alla anestesia generale, accortasi che il cane stava sbavando (il medicinale iniettato avrebbe potuto provocare vomito) si avvicina alla bocca dell’animale per pulirla e viene morsa al labbro inferiore.

La veterinaria, anche in questo caso, chiede i danni (importanti) al proprietario del cane ai sensi dell’art. 2052 del codice civile. Anche in questo caso il Tribunale respinge la richiesta risarcitoria della veterinaria (non ho contezza di eventuale appello).

Il comportamento della veterinaria (avvicinatosi alla bocca dell’animale per rimuovere la bava nonostante il cane non fosse ancora del tutto sedato) avrebbe integrato il caso fortuito, quell’evento che elide il nesso di causalità tra fatto dell’animale e evento lesivo, caso fortuito che, se provato dal proprietario o utilizzatore dell’animale, lo libera dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 del codice civile. Caso fortuito che si estende comprendendolo al fatto del danneggiato. Anche in questo caso la sola lettura della sentenza non costituisce un valido contributo per l’intelligenza della vicenda.

Si evince, comunque, che l’anestesista che ha proceduto alla puntura di sedazione afferma di non essere riuscito a mettere la museruola al cane “perchè quello non non se la faceva mettere” e che comunque “il proprietario dell’animale era vicino alla stesso durante la fase di sedazione, tenendolo al guinzaglio”. Si evince altresì che al personale sanitario della clinica non era pervenuta alcuna raccomandazione dal proprietario del cane circa un carattere poco socievole di quello. Nonostante ciò il Tribunale ne ha ricavato dalla vicenda dedotta come la situazione di possibile pericolo fosse prevedibile e dunque superabile dalla veterinaria attraverso l’adozione di una normale cautela la cui mancanza avrebbe reso tanto più incidente l’efficienza causale del comportamento imprudente di quest’ultima.

Il Tribunale ci dice che il cane prima di mordere la veterinaria sarebbe stato affidato alle cure di quest’ultima e dunque sarebbe stato compito del sanitario adottare ogni misura necessaria alla visita del cane evitando reazioni che potessero essere dettate dal dolore o effetti della sedazione che avrebbero potuto sfociare finanche nel morso. La veterinaria con il cane senza museruola si era avvicinata allo stesso senza adottare alcuna cautela e dunque il cane al momento dell’azione causativa del danno era fuori dal controllo del suo proprietario e affidato alla veterinaria. Quest’ultima deve dunque imputare (solo) alla sua imprudenza l’evento lesivo.

Per quel che vale si dimentica però, a parere di chi scrive, che comunque il proprietario del cane era vicino alla stesso durante la fase di sedazione, tenendolo al guinzaglio. Che la museruola era di difficile applicazione e non è dato sapere se avesse o meno reso l’animale più nervoso o interagito con le manovre dei sanitari.

Mi chiedo in quale modo possa essere venuto meno quel potere di governo o controllo del proprietario nella vicenda in esame dal momento che il cane era da quello tenuto al guinzaglio. Il concetto di trasferimento di responsabilità da chi è proprietario o chi ne ha l’uso è certo cosa diversa dalla custodia. La giurisprudenza e dottrina lo hanno ripetuto molte volte. Il Tribunale avrebbe potuto ragionare su un concorso di colpa in capo alla veterinaria con diminuzione del quantum del risarcimento a quella dovuta. Il Tribunale ha inteso interpretare quell’eventuale, ma non accertato, concorso come caso fortuito. Ulteriore conferma, questa sentenza, di quanto l’articolo 2052 c.c. sia una norma apparentemente semplice nella sua formulazione ma che nasconde invece non poche insidie interpretative.

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