Con l'ordinanza n. 31126/2025 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla configurabilità o meno di un acquisto per usucapione di un immobile da parte di un figlio allorchè abbia potuto utilizzarlo mentre erano ancora in vita i genitori, anche in relazione al concetto di tolleranza.
| Lunedi 26 Gennaio 2026 |
Il caso: Tizio e Caio convenivano avanti al Tribunale il fratello Sempronio e la madre Lucilla chiedendo la divisione del compendio ereditario e la condanna del fratello a conferire nella massa ereditaria le somme prelevate dal conto cointestato con il padre, ma alimentato unicamente da proventi del genitore.
Si costituiva in giudizio Sempronio, che formulava domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione dei due immobili, che quindi dovevano essere espunti dalla massa ereditaria.
Per quel che qui interessa, si rileva che il tribunale, con sentenza non definitiva rigettava la domanda riconvenzionale di Sempronio, accertava la consistenza della massa ereditaria e condannava il medesimo a riconferire alla massa euro 579.203,84, oltre interessi legali dalla domanda.
Sempronio impugnava la sentenza non definitiva acanti alla Corte d'Appello, che respingeva il gravame; il soccombente quindi ricorre in Cassazione, e in merito alla domanda riconvenzionale rigettata, deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova in ordine alle domande di usucapione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in quanto:
a) per la Corte d’appello egli non avrebbe assolto all’onere della prova in ordine all’animus possidendi nei riguardi dei due immobili, in quanto il godimento di entrambi sarebbe stato l’esito di una mera tolleranza da parte dei genitori;
b) al contrario, l’avere modificato e ristrutturato l’immobile e l’averlo adibito ad uso proprio del ricorrente e della sua famiglia e all’esercizio della propria attività di ristorante-pizzeria costituiscono invece condotte significative del possesso uti dominus;
c) i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che esso ricorrente e la propria famiglia erano andati ad abitare l’immobile sin dal 1997, che vi avevano eseguito lavori importanti come il rifacimento del tetto, avevano trasferito la propria residenza anagrafica e pagato le imposte e le utenze, avevano avuto l’uso e il possesso esclusivo delle chiavi per oltre vent'anni.
Per la Cassazione le censura non sono fondate:
1) per giurisprudenza costante proprio lo stretto legame di parentela con il titolare fondava la ragionevole presunzione che i beni fossero stati concessi in godimento e perciò a titolo di detenzione, essendo quelle attività compatibili con la natura del potere di fatto esercitato dal ricorrente.
2) Per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia, quindi, inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora, però, non sussistano tra le parti, come invece nel caso di specie, rapporti di parentela in base ai quali è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione.
3) Era necessario, ai fini dell’usucapione, il compimento di atti di interversione, restando irrilevanti l’esercizio di facoltà tipiche del possesso, configurandosi una mera inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita o un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, tali da non dar luogo al possesso