Il possesso utile “ad usucapionem”

Il possesso utile “ad usucapionem”

Il possesso ad usucapionem deve risultare, in modo rigoroso, concretamente esercitato con atti conformi alla qualità e alla destinazione economica della cosa secondo la sua specifica natura e rivelatori anche all'esterno di una piena, esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto contrapposta alla consapevole inerzia di chi della stessa

Giovedi 25 Settembre 2025

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c, i ricorrenti, difesi dall'avv. Danilo Argeri, hanno incardinato un giudizio per ottenere il rilascio di un fondo loro pervenuto in forza di successione legittima e detenuto dal resistente in forza di un contratto di comodato gratuito precario con quest’ultimo stipulato verbalmente dal de cuius.

Il resistente si è costituito in giudizio deducendo l'inesistenza del contratto di comodato posto a base della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale di dichiarare l’intervenuta usucapione del bene immobile. A fronte della domanda formulata dai ricorrenti, il resistente ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti per “rinuncia abdicativa di proprietà".

All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Bari, con sentenza nr. 3271 pubblicata in data 22.09.2025 ha affermato che la rinuncia abdicativa deve essere manifestata chiaramente e inequivocabilmente e, quindi, affinchè possa configurarsi l'estinzione del diritto di proprietà è necessario che vi sia una volontà esplicita di rinunciare al diritto stesso con atto di rinuncia formalizzato davanti a un notaio e iscritto in registri pubblici, nulla rilevando la circostanza che il bene sia inserito o meno in successione.

Ciò posto, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione formulata in via riconvenzionale, nella medesima pronuncia si afferma l'irrelevanza della circostanza che il resistente “sia apparso nel tempo come unico proprietario”, né che si possa ritenere idonea l'effettuazione di opere sul bene desumibile dalle generiche deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio.

Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, infatti, assume particolare rilievo la cronologia dei fatti che nella prova per testimoni devono essere collocati univocamente nel tempo e nello spazio. in tema di prova del possesso utile “ad usucapionem”, inoltre, lo stesso deve risultare, in modo rigoroso, concretamente esercitato con atti conformi alla qualità e alla destinazione economica della cosa secondo la sua specifica natura e rivelatori anche all'esterno di una piena, esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto contrapposta alla consapevole inerzia di chi della stessarisulti titolare secondo i pubblici registri.

Sulla base di tale motivazioni il restistente è stato condannato alla restituzione del bene e al pagamento delle spese di giudizio.

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