Inadempimento di un obbligo di fare e poteri del Giudice dell'esecuzione

Inadempimento di un obbligo di fare e poteri del Giudice dell'esecuzione

In caso di mancato adempimento di un obbligo di fare contenuto in un verbale di mediazione è applicabile la disposizione di cui all'art. 614 bis c.p.c.quale strumento di coercizione indiretta che prevede, in capo al soggetto inadempiente, l'obbligo di pagare una somma di denaro, che possa sostituire l' obbligazione non realizzata spontaneamente.

Mercoledi 24 Settembre 2025

In tal senso ha deciso il Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza del 5 luglio 2025.

Il caso: All'esito di un procedimento di mediazione, Tizio e la ditta Alfa raggiungevano un accordo, che veniva formalizzato nel verbale di mediazione, con il quale la ditta si obbligava ad effettuare lavori di ripristino sull'immobile di proprietà di Tizio, oltre a corrispondere un importo quale risarcimento forfettario del danno patito per il mancato utilizzo del balcone del locale cucina.

A fronte dell'inadempimento della ditta Alfa, Tizio provvedeva a notificare alla medesima titolo esecutivo e precetto nonché ricorso per obbligo di fare ex art. 612 cpc, incardinando il relativo procedimento di esecuzione avanti al tribunale; nessuno compare per la ditta esecutata confermando il non interesse della società ad attuare gli accordi pure raggiunti in mediazione.

Il Giudice dell'esecuzione, preso atto che la ditta, sia pure provvedendo al pagamento delle somme dovute per danni e spese, non abbia inteso rispettare gli accordi, con ciò violando palesemente l'impegno assunto con la sottoscrizione del Verbale di mediazione, evidenzia quanto segue:

a) a nulla varrebbe un provvedimento del GE di adempimento coatto alla esecuzione delle opere, non eseguite spontaneamente fino ad oggi, ritenuto che nominare un CTU il quale provveda alla direzione dei lavori ed alla materiale esecuzione degli stessi comporterebbe un aggravio di spese a carico della parte creditrice che dovrebbe anticipare tutte le somme necessarie alla esecuzione dei lavori ed anche tenuto conto dei tempi tecnici di conferimento incarico e reperimento della ditta esecutrice da parte del CTU;

b) i lavori oggetto di esecuzione sono urgenti in quanto trattasi di riparare il tetto della abitazione, la riparazione dell'unico terrazzo della casa e la ripulitura delle pareti ammalorate per le infiltrazioni di acqua nonché la tinteggiatura di alcune stanze;

c) è applicabile al caso de quo la disposizione di cui all'art. 614 bis c.p.c. quale strumento di coercizione indiretta ove prevede, in capo al soggetto inadempiente, l'obbligo di pagare una somma di denaro, che possa sostituire l'obbligazione non realizzata spontaneamente: trattasi di rimedio applicabile a tutti quei casi in cui i processi di esecuzione forzata previsti dal codice di rito non possono trovare applicazione oppure non sarebbero del tutto satisfattivi per il creditore, o sarebbero dispendiosi per il ricorrente, come il caso de quo di esecuzione di opere, per cui la norma prevede una sorta di penale per l'inadempimento totale a mezzo condanna al pagamento somma;

d) di conseguenza la ditta Alfa viene condannata al pagamento di una somma di importo rispondente al costo dei lavori da eseguire, che possa sostituire in mancato adempimento spontaneo da parte dell'obbligato e possa consentire al creditore ricorrente di acquisire le somme necessarie all'esecizione delle opere.

Allegato:

Tribunale Ascoli Piceno ordinanza 5 luglio 2025

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