Se l'accordo di mediazione quale titolo esecutivo è trascritto integralmente nel precetto non è necessaria la sua contestuale o separata notificazione.
Giovedi 30 Novembre 2023 |
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 2085 del 12 ottobre 2023.
Il caso: Con atto di citazione in opposizione a precetto con contestuale istanza di sospensione ex art. 615 cpc Tizio cita in giudizio davanti all'intestato Tirbunale Caio, per veder accertato e dichiarato che egli non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.
Tizio in particolare eccepisce che Caio gli aveva notificato il precetto in forza del mancato adempimento di uno degli obblighi assunti con l'accordo di mediazione; Tizio, a sostegno della sua opposizione, deduce la nullità dell'atto di precetto lamentando la mancata notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c.
Il tribunale, pur dando atto della cessazione della materia del contendere per raggiunto accordo tra le parti in corso di causa, rileva che tale pronuncia non esime il giudice dal doversi pronunciare sulle spese di causa, che deve seguire il criterio della soccombenza c.d. virtuale, in forsa del quale le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in caso di permanenza della lite.
Di conseguenza, il tribunale, nell'accertare la infondatatezza della censura dell'opponente, rileva quanto segue:
a) gli accordi di mediazione del tipo di quello sottoscritto dalle parti sono disciplinati dall'art. 12 D.lgs. 28/2010, il quale prevede che detti accordi devono essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480 2° comma cpc;
b) coordinando tale disposizione di carattere speciale con il disposto dell'art. 480 2° comma cpc, appare chiaro che in tutte le ipotesi - come quella in esame – in cui una disposzione di legge prevede la trascrizione integrale del titolo, non è necessaria la sua contestuale o separata notificazione;
c) nel caso in esame, nel precetto opposto il titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione risulta integralmente trascritto, con la conseguenza che l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Trib Bergamo sentenza 2085 2023