La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33074 del 28 novembre 2023 esamina i presupposti della responsabilità dell'Ente custode ex art. 2051 nell'ipotesi di caduta a causa della pavimentazione lastricata in sampietrini.
Giovedi 30 Novembre 2023 |
Il caso: Tizio citava avanti al Giudice di Pace Roma Capitale per il risarcimento dei danni per le lesioni patite a seguito di una caduta durante l’attraversamento di strada lastricata in sampietrini; la convenuta chiamava in garanzia limpresa cui era stata affidata la manutenzione della strada.
Il Giudice di Pace rigettava al domanda; il Tribunale, quale giudice di appello, rigettava l'impugnazione: per il il giudice del gravame la strada non presentava malformazioni e l'evento era da ricondurre al difetto di adeguata attenzione da parte di chi attraversava su di una struttura di sampietrini, che tipicamente e notoriamente presentava leggere curvature o ondeggiamenti.
Tizio ricorre in Cassazione, contestando in sintesi:
- la ritenuta interruzione del nesso eziologico tra cosa in custodia e sinistro, senza valutazione delle caratteristiche della condotta colposa del danneggiato;
- la mancata considerazione degli obblighi di custodia dell’ente proprietario;
- l’omesso esame della quasi totale assenza di materiale di riempimento tra un sampietrino e l’altro.
Per la Suprema Corte il ricorso deve essere rigettato per le seguenti considerazioni:
a) il primo motivo è in sé infondato, non occorrendo un’abnormità della condotta della vittima ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro;
b) il secondo motivo è anch’esso infondato, perché i compiti inerenti alla custodia sono stati considerati, ma rapportati alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini;
c) il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: da un lato, la gravata sentenza prende in considerazione la struttura stessa di quella pavimentazione; dall’altro, il ricorso difetta di autosufficienza su quando ed in qual modo le ulteriori caratteristiche della pavimentazione (di protratta carenza di manutenzione), non esaminate dal giudice di appello, gli sono state univocamente sottoposte.