Avvocati: il diritto al compenso per la fase istruttoria, anche se non svolta

A cura della Redazione.
Avvocati: il diritto al compenso per la fase istruttoria, anche se non svolta

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25711 del 19 settembre 2025 ha nuovamente ribadito il principio per cui il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio.

Mercoledi 24 Settembre 2025

Il caso: il Tribunale, accogliendo in parte il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, dall’avv. Tiberio, liquidava in favore dell’istante la somma di euro 5.534,00 quale compenso complessivo per l’attività difensiva da questi svolta in favore di Caio e Mevia nel giudizio civile svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale, escludendo dalle voci degli onorari quella prevista per la fase istruttoria, perché non svolta.

L'avv. Tiberio ricorre in Cassazione, censurando la decisione del Tribunale di escludere la spettanza del compenso per la fase di trattazione e di istruttoria della causa, perché non svolta, in contrasto con gli atti del processo, da cui risultava che egli aveva regolarmente presenziato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte.

Per la Corte il ricorso è fondato:

a) l’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta dall’avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale;

b) la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni: tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione”;

c) pertanto il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte;

d) nel caso in esame, peraltro, il ricorrente ha indicato in modo specifico di avere svolto attività istruttoria di tipo probatorio, deducendo che nel giudizio erano stati prodotti documenti che necessitavano di esame, e di avere partecipato a numerose udienze di trattazione della causa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25711 2025

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