Usucapione: la coltivazione del terreno non basta a provare l’animus possidendi

Usucapione: la coltivazione del terreno non basta a provare l’animus possidendi

Con l’ordinanza n. 1796/2022, pubblicata il 20 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’idoneità o meno della coltivazione di un terreno ai fini dell’acquisto della proprietà dello stesso per usucapione.

Martedi 25 Gennaio 2022

IL CASO: Nella vicenda esaminata due soggetti citavano in giudizio chiedendo che venisse dichiarato ed accertato in loro favore l’intervenuto usucapione di un fondo che avevano coltivato.

La domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale il quale riteneva la mera coltivazione del fondo insufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem.

Di contrario avviso, invece, la Corte di Appello, la quale pronunciandosi sul gravame interposto dagli originari attori lo accoglieva, dichiarando quindi l’intervenuto usucapione del fondo in loro favore.

La questione, giungeva, pertanto all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal proprietario del terreno, originario convenuto, il quale, fra i vari motivi, deduceva l’erroneità della decisione della Corte di Appello nella parte in cui aveva ritenuto la coltivazione del fondo da parte degli originari attori un elemento idoneo ai fini dell’acquisto per usucapione.

IL CASO: La Cassazione, dopo aver osservato che i giudici di appello, nel decidere la vertenza non avevano condotto alcuna valutazione ulteriore rispetto alla verifica del mero fatto che gli originari attori avessero coltivato il terreno e, quindi, ritenuto (erroneamente) tale elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, la quale nell’esaminare nuovamente la questione dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

a) "in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà;

b) a tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto».

Secondo gli Ermellini, ai fini dell’acquisto della proprietà di un fondo per usucapione

1. è necessario, unitamente alla coltivazione del fondo, l’esistenza di univoci indizi, tali da consentire di presumere che essa è svolta uti dominus;

2. non è sufficiente, ai fini dell'interversione nel possesso, un semplice atto di volizione interna, ma esso deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso;

3. a mera utilizzazione del fondo non è sufficiente ai fini dell’'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.

4. in merito ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato.

5. la più importante espressione dello ius excludendi alios è la recinzione materiale del fondo agricolo. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;

6. il soggetto che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1796 2022

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