Condominio: la revoca dell'amministratore è soggetta a mediazione obbligatoria?

Condominio: la revoca dell'amministratore è soggetta a mediazione obbligatoria?

Giurisprudenza di merito e di legittimità – seppur adottando ragionamenti diversi – confermano la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria per la revoca giudiziale dell'amministratore di Condominio

Martedi 13 Marzo 2018

Nota all'ordinanza della Cassazione 1237/2018 e al decreto collegiale del Tribunale di Macerata del 10 gennaio 2018

Il Tribunale di Macerata, sull'onda di quanto espresso anche dalla Corte di Cassazione in un tempo coevo, ha confermato che, preliminarmente al deposito di ricorso per revoca dell'amministratore condominiale ai sensi degli articoli 1129 c. 11 c.c. e 64 disp. att. c.c., occorre – a pena d'improcedibilità della domanda – esperire il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 71 quater disp. att. introdotto dall'art. 5 c. 1 d.lgs. 28/2010.

Da una parte il ragionamento degli ermellini – ordinanza 18 gennaio 2018 n. 1237 – punta su un motivo meramente processuale secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui la Corte d'Appello provvede sul reclamo contro la decisione di primo grado poiché trattasi di statuizione di volontaria giurisdizione: il novellato art. 71 quater disp. att. c.c. precisa, infatti, che per “controversie in materia di condominio” - ai sensi del d.lgs. introduttivo della mediazione nel nostro ordinamento - si intende anche l'art. 64 disp. att.; di contro, però, la stessa normativa convertita in Legge 98/2014, dispone inequivocabilmente che la condizione della procedibilità non è applicabile ai procedimenti in camera di consiglio qual è la revoca giudiziale.

Tuttavia la Corte sottolinea che detto procedimento: a) riveste un carattere eccezionale, urgente nonché sostitutivo della volontà assembleare; b) è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale a fronte del possibile danno derivante da scorrette condotte del gerente e di conseguenza deve essere improntato a celerità, informalità ed ufficiosità; c) infine non riveste alcuna efficacia decisoria lasciando salva la facoltà del revocato di chiedere una tutela giurisdizionale attraverso un processo a cognizione piena (Cassazione S.U. n. 20957/2004 – Cass. n. 14524/2011); in ragione di ciò il decreto con cui la CDA in sede di reclamo ha dichiarato improcedibile la domanda per il mancato esperimento di mediazione non costituisce sentenza ai fini e per gli effetti dell'art. 111 c. 7 Cost. essendo sprovvisto

dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà perché non contenente alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudicando il diritto del condominio a una corretta gestione né tanto meno il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico: un provvedimento, quindi, non suscettibile di acquisire forza di giudicato e conseguentemente non suscettibile d'impugnazione.

Il decreto collegiale del Tribunale di Macerata del 10.1.2018, invece, svolge un ragionamento sulla lettura combinata della normativa e sulla specialità delle norme in materia di condominio premettendo a) che il novellato art. 5 c. 1 bis del Dlgs 28/2010 ha disposto il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative a controversie in materie di condominio; b) che l'art. 71 quater disp. att. c.c. elenca espressamente – tra le controversie condominiali – quella relativa alla revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 64 disp. att. c.c.

In ragione di quanto sopra, per il Tribunale marchigiano non vi possono essere dubbi sull'applicabilità obbligatoria della mediazione nel caso di specie a nulla rilevando la previsiona contenuta dal dlgs 28/2010 che in via generale esclude l'applicabilità dell'obbligatorietà della mediazione per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli art.li 737 e ss. c.p.c essendo evidente che gli art.li 64 e 71 quater disp. att. c.c. rappresentino norme speciali poiché ritenendo il contrario le stesse risulterebbero sostanzialmente ed implicitamente abrogate e dunque il rinvio sia da considerarsi mobile in natura della natura procedurale della norma e del principio della conservazione degli atti normativi di talchè l'art. 5 c. 4 lett. f) Dlgs 28/2010 manterrebbe un ampio spettro applicativk per le materie oggetto di mediazione obbligatoria quantunque svolte in camera di consiglio.

Risorse correlate:

Tariffe Mediazione

Allegati:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1237 del 18/01/2018

Tribunale Macerata decreto 10 gennaio 2018

Vota l'articolo:
4 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.087 secondi