Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1237 del 18/01/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1237 del 18/01/2018
Martedi 13 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22429/2016 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CANCARO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

F.L.;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente B.E. impugna, articolando un unico motivo di ricorso, il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d'Appello di Palermo, che ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa B. avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di F.L. dall'incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS), non avendo partecipato la ricorrente all'incontro davanti al mediatore agli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

L'intimata F.L. non ha svolto attività difensive.

La Corte d'Appello di Palermo ha aderito all'interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell'amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell'art. 71 quater disp. att. c.c.; ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell'incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità.

B.E. deduce la violazione degli artt. 64 e 71 quater c.c., nonchè del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lett. f, affermando che il decreto impugnato abbia natura di sentenza e contestando che al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio possa applicarsi l'istituto della mediazione obbligatoria. ...

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