La mancata presentazione del conto della gestione, anche se per una sola annualità, costituisce causa di revoca dell'amministratore del condominio al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione.
Così ha deciso il Tribunale di Foggia con decreto reso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
| Mercoledi 26 Novembre 2025 |
Il caso: Tizio, in qualità di comproprietario di un appartamento al piano secondo del Condominio Alfa chiedeva la revoca giudiziale della carica di amministratore condominiale del dott. Caio per gravi irregolarità nella gestione, consistite nell’omessa presentazione del rendiconto consuntivo relativo all’anno 2023, malgrado i solleciti inviati; nel costituirsi, il dott. Caio eccepiva l’inammissibilità del ricorso, essendo stato nominato in data 17.01.2023 ed operando in regime di prorogatio al momento del deposito del ricorso; inoltre evidenziava che l’omessa presentazione del rendiconto relativo all’annualità del 2023 era dipesa da gravi motivi familiari e di salute, ma che nel corso dell’adunanza del 27.06.2025 aveva posto al punto n. 1 dell’O.d.G. l’approvazione dei rendiconti consuntivi 2023/2024, e che l'assemblea in quella sede aveva riconfermato all’unanimità l’incarico di amministratore condominiale a lui conferito.
Il tribunale, nel ritenere fondata la domanda, accoglie il ricorso con la seguente motivazione:
a) ai sensi dell'articolo 1129 co. 11 c.c., la revoca dell'amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria sul ricorso di ciascun condomino nel caso previsto dal 4° comma dell’art. 1131 c.c., ovvero quando non renda il conto della gestione o in caso di gravi irregolarità, che sono elencate nel comma n. 12 del medesimo articolo;
b) tra le ipotesi innanzi illustrate ascrivibili alle “gravi irregolarità”, la norma menziona la mancata resa del rendiconto di gestione e l’omessa convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
c) integra grave irregolarità e, conseguentemente, comportamento che legittima la revoca giudiziale ex art. 1129 c.c., la condotta dell’amministratore condominiale che presenti il conto della gestione oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento previsto dall’art. 1130, ultimo comma, c.c., a prescindere dalla circostanza che la relativa delibera sia stata o meno approvata;
d) la mancata presentazione del conto della gestione, anche se per una sola annualità, costituisce causa di revoca dell'amministratore del condominio al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, che al più tardi deve avvenire nei 180 giorni: la rendicontazione con cadenza annuale ed entro precisi limiti temporali risponde all’esigenza di assicurare tutela piena ed effettiva al diritto di ciascun condomino di controllare l’operato dell’amministratore e di intervenire in presenza di irregolarità nella gestione.
e) tale ratio sarebbe completamente svilita ove fosse consentito all’amministratore di presentare rendiconti consuntivi per diverse annualità di gestione ed oltre i termini consentiti, ritardando la verifica circa il suo operato,