Convalida di arresto: i limiti del potere di verifica e controllo del G.I.P.

Convalida di arresto: i limiti del potere di verifica e controllo del G.I.P.
Mercoledi 25 Maggio 2022

IL CASO

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, proponeva ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, eccependo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p.

Con la medesima ordinanza infatti, il G.I.P., aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’imputato, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo "shaboo" - ed in particolare: due bustine del peso lordo di 0,82 e 0,35 grammi, oltre ad ulteriori 0,07 grammi lordi custoditi in un barattolino di plastica - che, per qualità e quantità, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Il G.I.P. aveva deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, considerato che la quantità complessiva di droga presso di lui rinvenuta non consentiva di desumerne la destinazione a terzi, invece deponendo per un uso esclusivamente personale le circostanze che la droga fosse di un'unica tipologia e che non fosse stata in alcun modo occultata.

Secondo il ricorrente, il provvedimento di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto si fondava sulla carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, mentre, per consolidata giurisprudenza, il giudice dovrebbe limitarsi alla verifica di aspetti formali come il rispetto dei termini di legge e della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, senza essere tenuto a valutare la ricorrenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari, ovvero della responsabilità del prevenuto.

Il Procuratore generale ha pertanto rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per essere stato eseguito legittimamente l'arresto.

LA DECISIONE DELLA 4^ SEZ. PEN. DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La quarta sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19628/2022. ha ritenuto fondato il ricorso proposto, ed ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire a quel principio di diritto, peraltro ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, c.p.p., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01).

Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01).

Secondo la Corte nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non si è attenuto ai principi sopra indicati, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato: di un bilancino di precisione; di denaro contante; di un quantitativo di stupefacente idoneo a consentire, per la sua particolare efficacia drogante, il confezionamento di un non modesto quantitativo di dosi - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, nonché la sua più probabile destinazione ad un uso personale, stante l'univoca tipologia di essa e l'assenza di ogni forma di relativo occultamento.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 19628 2022

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