Personale militare: assegnazione alloggio di servizio al coniuge separato

Personale militare: assegnazione alloggio di servizio al coniuge separato

Il coniuge al quale è attribuito l’alloggio in sede di separazione è da considerarsi un occupante sine titulo protetto

Sabato 9 Ottobre 2021

Al personale dell'Esercito italiano, della  Marina militare e  dell'Aeronautica  militare  e  al  personale  civile  del Ministero della difesa, nonchè al personale di Forze armate  estere ed al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa possono essere assegnati, con concessione amministrativa, alloggi di servizio classificati in differenti categorie individuate in relazione alla finalità della concessione:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR);

c)  alloggi di servizio  connessi  con  l'incarico  (ASI);

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e) alloggi di servizio per le esigenze  logistiche  del  personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito  delle  infrastrutture militari,  per  ufficiali,  sottufficiali  e  volontari  in  servizio permanente destinati nella sede (ASC).

Rimandando ad altra sede ogni approfondimento in merito agli aspetti di dettaglio relativi alla regolamentazione degli alloggi di servizio si analizzerà, nel seguito, la legittimità di un provvedimento di decadenza della concessione di un alloggio di servizio adottato nei confronti di un concessionario, militare, che sia stato autorizzato dal Tribunale a vivere separatamente dalla moglie con contestuale assegnazione a quest’ultima della casa familiare identificata proprio con l'alloggio di servizio.

La questione deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'artt. 330 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ("decadenza dalla concessione"), e del D.M. 7 maggio 2014.

Il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 regolamenta l'ipotesi della "decadenza" dalla concessione prevedendo, all’art. 330, che “ Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: a)  impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione; b)  cessione in uso a terzi dell'alloggio; c)  inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione; d)  mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini; e)  sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio; f)  mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.”

Il D.M. 7 maggio 2014 ha introdotto previsioni dirette a tutelare interessi diversi attraverso "deroghe" al regime ordinario che regolamenta l'utilizzo di tali alloggi a favore di determinate categorie di soggetti riconoscendone la preminenza degli interessi sull'interesse pubblico connesso al rilascio della concessione. Nello specifico, l’art. 2, co. 1 del citato D.M. prevede che “Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.” Il successivo art. 4, co. 2, dello stesso D.M. dispone che limitatamente alle categorie di alloggi di servizio ASI, AST e ASGC “Possono, inoltre, mantenere la conduzione i coniugi superstiti non legalmente separati né divorziati, nonché i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati”.

Ciò posto, è ben consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale l'alloggio assegnato in concessione, seppur  ceduto in correlazione con le prestazioni lavorative, è qualificabile come "casa familiare" poiché deputato a soddisfare le esigenze abitative sia del dipendente che dei componenti della sua famiglia.

In caso di separazione e/o divorzio, quindi, tale alloggio può ben essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole.

In tale evenienza, infatti, il coniuge diverso dal militare concessionario, al quale viene assegnata la casa familiare, subentra nel godimento del bene, con conseguente obbligo di pagare il corrispettivo per l'utilizzo dell'alloggio al concedente, ma "non nel rapporto concessorio, ormai cessato" (Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5575).

In definitiva il coniuge al quale è attribuito l’alloggio in sede di separazione è da considerarsi un occupante sine titulo protetto e nei suoi confronti non è possibile procedere al recupero coattivo dell’immobile.

In base alla previsione del già citato art. 4, comma 2, del D.M. 7 maggio 2014, quindi, i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che siano divorziati, ovvero legalmente separati, possono mantenere la conduzione di alloggi di servizio assumendo la veste di soggetti sine titulo protetti finchè persiste la destinazione dell'immobile a casa familiare a tutela della prole economicamente non indipendente.

Solo al cessare di tali condizioni, pertanto, l’Amministrazione potrà chiedere ed ottenere il rilascio dell'immobile in ragione della riespansione dell'interesse pubblico alla corretta gestione degli immobili demaniali rispetto alle contrapposte esigenze di tutela della famiglia (ord. Cass. Civ. n. 5575 del 2018).

A seguito della richiesta di rilascio dell’immobile, formulata al cessare delle condizioni sopra descritte, se l'alloggio non è  lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette un’ordinanza di recupero coattivo dell'alloggio.

L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita nell’ordinanza ove non sia stata accolta una istanza di sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo. Se l'alloggio è chiuso o l'utente si  rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso compilando un inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio ed incaricando una ditta per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie con addebito delle relative spese all'utente.

Per pacifica giurisprudenza, il recupero coattivo dell'immobile occupato sine titulo costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione che è vincolata ad agire in autotutela per ripristinarne la destinazione istituzionale come alloggio di servizio ai dipendenti che svolgano determinati incarichi (Cons. St., sez. VI n. 4662/2010; V n. 1546/2011). È stato altresì escluso, in via pretoria, che l'autorità procedente abbia l'obbligo di motivare l'atto di recupero sia in ordine alle specifiche condizioni personali dell'occupante (Cons. St., sez. VI n. 4662/2010), sia in ordine alla necessità di recuperare lo specifico alloggio in questione: la motivazione dell'atto di recupero del bene sottratto alla sua destinazione istituzionale è "in re ipsa".

Concludendo, al di fuori delle circostanze che consentono all’utente dell’alloggio di essere considerato quale appartenente alle categorie protette, fra le quali rientra il coniuge separato al quale è assegnata la casa familiare a tutela della prole, sono prevalenti l'interesse della PA ad avere vicino i militari che svolgano determinati incarichi ed il diritto di questi ultimi a fruire del servizio alloggiativo fornito dal datore di lavoro subentrando all'occupante sine titulo al quale la normativa non attribuisce alcuna posizione meritevole di considerazione.

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