Nell'ordinanza n. 24892/2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai profili di responsabilità dell'utilizzatore nel contratto di leasing.
Lunedi 11 Ottobre 2021 |
Il caso: La societa' Delta s.r.l. e i garanti proponevano opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto loro - in solido - di pagare la somma di 106.745,66 Euro in favore della Alfa s.p.a., a fronte del furto di un'imbarcazione da diporto che era stata concessa in leasing, da quest'ultima, agli ingiunti; gli opponenti sostenevano che la somma non era dovuta per essersi il contratto risolto per impossibilita' sopravvenuta ad essi non imputabile.
Il tribunale rigettava l'opposizione, decisone, questa , che veniva confermata dalla Corte d'Appello, che osservava quanto segue:
a) il rischio della perdita del bene in leasing, gravante sull'utilizzatore, implica, di necessita', l'obbligo, strumentale, di custodia - obbligo che non puo' certo dirsi ben assolto col corretto ormeggio della barca, non risultando dimostrato se e quali cautele siano in allora state adottate contro il diverso rischio di furto, poi verificatosi, e che ha impedito la restituzione del bene;
b) in mancanza di prova d'aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul contraente inadempiente, non appare, dunque, configurabile la dedotta impossibilita' sopravvenuta della prestazione, per fatto non imputabile all'utilizzatore.
Gli opponenti ricorrono in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado in quanto:
a) l'affermazione della Corte distrettuale per cui non risultava dimostrato se e quali cautele fossero state adottate contro il rischio di furto si pone in violazione dell'articolo 112 c.p.c. "dal momento che la difesa della Alfa s.p.a. non ha mai dedotto, ne' tanto meno provato la mancata osservanza di particolari cautele e/o l'inadeguatezza delle misure di salvaguardia adottate dall'utilizzatore";
b) ricorre anche la violazione dell'articolo 115 c.p.c., atteso che, "a fronte della mancata allegazione e, comunque, contestazione da parte della difesa della Alfa s.p.a. in ordine all'inadeguatezza e/o insufficienza delle misure adottate, il giudice avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilita' sopravvenuta"; profilo, quest'ultimo, rispetto al quale la Corte di Appello avrebbe, quanto meno, dovuto motivare.
Per la Corte il ricorso è inammissibile, rilevando, quanto all'onere probatorio, che l'intero motivo risulta svolto sull'assunto erroneo che dovesse essere la concedente ad individuare i profili di condotta colposa dell'utilizzatrice e non invece quest'ultima a fornire la prova d'aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul contraente inadempiente, come affermato dalla Corte di Appello, con statuizione non specificamente impugnata.