Somme versate da un coniuge sul conto corrente cointestato all'altro coniuge: quando si presume la donazione indiretta.

Somme versate da un coniuge sul conto corrente cointestato all'altro coniuge: quando si presume la donazione indiretta.

Con l'ordinanza n. 25684/2021 la Corte di Cassazione affronta alcune problematiche, anche fiscali, connesse al prelievo, da parte di uno dei coniugi, dal conto cointestato sul quale vanno a confluire soltanto i proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge.

Venerdi 22 Ottobre 2021

Il caso: Nell'mbito di una controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2010 promossa da Tizio, La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di prime cure, sul presupposto che la somma di cui il contribuente si era indebitamente appropriato in danno del coniuge (mediante prelevamento dal conto corrente cointestato, dopo il versamento di danaro appartenente in via esclusiva a quest'ultimo) costituisse provento illecito, assoggettabile a tassazione ex DPR   22 dicembre 1986 n. 917 art. 6 comma 1.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza della CTR laddove aveva ritenuto che la somma versata dal coniuge sul conto corrente cointestato al contribuente non potesse far presumere la donazione indiretta della meta' a suo favore.

Per la Cassazione la censura è infondata per i seguenti motivi:

a)  in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 1, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente e' stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle a terzi;

b)  anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per se' atto di liberalita': l'atto di cointestazione, con firma e disponibilita' disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, puo' essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalita';

c) pertanto, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non è idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo;

d) nel caso in esame,  il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l'arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, che era stata percio' considerata provento derivante da fatto illecito, non essendo stato ravvisato alcun indizio dell'esistenza di un animus donandi, che, per inciso, deve essere desunto da circostanze contestuali e non anche da circostanze successive all'atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.25684 2021

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