Presunzione di comunione del conto corrente cointestato e onere della prova

Presunzione di comunione del conto corrente cointestato e onere della prova

Con l’ordinanza n. 11375/2019, pubblicata il 29 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle modalità con le quali può essere superata la presunzione di comunione delle somme depositate su un conto corrente cointestato e sul soggetto onerato di fornire la prova.

Lunedi 6 Maggio 2019

La questione trattata dai giudici di legittimità con la suddetta decisione è molto frequente. Infatti, capita spesso che un genitore, soprattutto, se anziano, cointesta il proprio conto corrente bancario ad uno dei figli, generalmente al figlio che lo assiste nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. E’ molto frequente che, dopo la morte del genitore, tra gli eredi insorgano contestazioni sulla titolarità delle somme esistenti sul suddetto conto corrente che scaturiscono, quasi sempre, in contenziosi giudiziari dove i giudici sono chiamati ad accertare la natura fittizia della cointestazione del conto.

Secondo quanto disposto dagli articoli 1854 e 1298 del codice civile, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto ed i cointestatari acquistano la qualità di creditori o di debitori solidali del conto sia nei confronti con i terzi sia nei rapporti interni.

La presunzione di comunione derivante dalla cointestazione di un conto corrente, hanno affermato i giudici di legittimità con l’ordinanza in commento, può essere superata attraverso presunzioni semplici e l’onere della prova incombe su chi la sostiene e non sul cointestatario.

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame della Suprema Corte, alla morte della madre, la figlia conveniva in giudizio il fratello, cointestatario di un libretto di deposito bancario e e di un certificato di deposito postale con il de cuius, al fine di vedersi accertare che le somme ivi depositate appartenevano in realtà esclusivamente alla madre defunta, e di conseguenza chiedeva che venisse disposta la divisione delle dette somme, secondo le quote spettanti ai due eredi della defunta genitrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal convenuto originario. I giudici di merito hanno superato la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti bancari avvalendosi di una serie di elementi presuntivi, quali la mancata allegazione, da parte del convenuto di un reddito idoneo a giustificare la proprietà di ingenti somme a risparmio, la sua giovane età al momento del versamento delle somme sui rapporti in contestazione e la presenza di familiari a carico. Inoltre, nel corso dell’istruttoria, veniva accertato che la cointestazione dei rapporti tra madre e figlio era dovuta esclusivamente alla gestione dei medesimi. Pertanto, il convenuto originario, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 del codice civile, ritenendo erronea la decisione della Corte di Appello che aveva superato la presunzione di comunione delle somme giacenti sui rapporti cointestati con la madre defunta, facendo riferimento al criterio della “assoluta prevalenza” dei versamenti effettuati da quest’ultima, mentre avrebbe dovuto applicare il diverso e più restrittivo criterio della “esclusiva riconducibilità” del denaro alla de cuius.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, ha ritenuto infondato il ricorso e nel rigettarlo ha ribadito il principio, più volte affermato, secondo il quale “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008, Rv.605716; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015, Rv. 637049).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11375/2019

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