Giudice rigetta la richiesta di consulenza tecnica preventiva: ammesso il reclamo

Giudice rigetta la richiesta di consulenza tecnica preventiva: ammesso il reclamo

Sentenza Corte Costituzionale n.202 del 10.11.2023: nuovo lustro all’art. 696-bis c.p.c. a seguito dell’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre reclamo avverso il provvedimento che rigetta il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

Martedi 14 Novembre 2023

IL CASO

Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo avverso la delibazione di inammissibilità di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c afferente l’accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale (recte: l’aggravamento degli stessi dopo la transazione intercorsa con la compagnia assicurativa), solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la facoltà di proporre reclamo avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c..

Scopo di questo nuovo strumento processuale, svincolato dal requisito dell'urgenza (a differenza dell'art. 696 c.p.c.) e quindi di natura non cautelare (e che dunque prescinde dai presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris) è infatti deflazionare il contenzioso e favorire, per ragioni di opportunità ed economia processuale, la conciliazione delle parti, senza i costi per l’apparato giustizia del necessario svolgimento di un lungo processo di cognizione, laddove la consulenza tecnica di ufficio può esaurire, con un procedimento snello, sia l’an che il quantum della domanda, pervenendo ad una definizione anticipata dell’instaurando giudizio di merito, che a quel punto diverrebbe superfluo.

Tale norma non si presta ad interpretazioni eccessivamente formalistiche o letture riduttive ove si consideri che è lo stesso art. 696-bis c.p.c che prevede l'esperibilità di una consulenza tecnica in via preventiva - anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c. - ai fini:

  • dell'accertamento (an debeatur)

  • della relativa determinazione dei crediti (quantum debeatur, sia in materia contrattuale che aquiliana: “derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”)

Tale ratio legis è ben rappresentata nell’arresto Tribunale Roma, sez. VI, 17/02/2020, ove si afferma che l'accertamento tecnico a fini conciliativi, essendo innanzi tutto uno strumento per la soluzione delle controversie prima dell'inizio del giudizio di merito, in maniera alternativa rispetto all'ordinario giudizio, non può limitarsi ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'an della pretesa, in quanto è la stessa disposizione normativa a prevedere che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza, ragione per cui, l'unico limite è l'ipotesi in cui vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità, ma dello stesso rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare (ed invero in tal caso la consulenza non sarebbe di alcun ausilio ma meramente esplorativa).

Tali principi sono stanti autorevolmente ribaditi nella pronuncia del Giudice delle leggi in commento.

La Corte Costituzionale ha infatti perspicuamente evidenziato che:

  • la norma assegna al consulente il compito di tentare la conciliazione delle parti;

  • ove le parti raggiungano una transazione, l’accordo è formalizzato in un verbale (esente da imposta di registro) al quale il giudice, con proprio decreto, attribuisce efficacia di titolo esecutivo ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (segno questo dell’evidente favor del legislatore per questo nuovo strumento normativo);

  • qualora, invece, la conciliazione non riesca, ciascuna parte potrà chiedere che la consulenza sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito;

  • l’auspicio del legislatore è evitare l’instaurazione del giudizio contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi, anticipando l’istruttoria in quelle cause dove prevalgono – in particolare quelle in tema di responsabilità sanitaria dove il ricorso ex art.696 bis c.p.c. è addirittura condizione di procedibilità della domanda risarcitoria – questioni soprattutto tecniche;

  • rispetto agli altri procedimenti d’istruzione preventiva, questo è connotato dal perseguimento di una ancora più mirata esigenza qualificata dall’essere il procedimento finalizzato alla composizione della lite;

  • si tratta di un procedimento di istruzione preventiva che risponde anche alle finalità proprie dei rimedi di Alternative Dispute Resolution (ADR), riconducibili alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, da incentivarsi poiché la giurisdizione non è una risorsa illimitata ed il contenzioso civile, ove possibile, va contenuto;

  • l’art. 696-bis cod. proc. civ. prevede che il giudice procede a norma del terzo comma dell’articolo 696 c.p.c. , che rinvia all’art. 695 cod. proc. civ., norma secondo cui la decisione sul ricorso è assunta con ordinanza non impugnabile;

  • i provvedimenti resi in sede di istruzione preventiva, in quanto non definitivi nè decisori, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 c.p.c.;

  • agli stessi non si applicano - giusta quanto disposto dall’art. 669-quaterdecies c.p.c. e fatto salvo, stante l’espresso richiamo, l’art. 669-septies c.p.c. - le disposizioni comuni di cui al Titolo I, Capo III del Libro IV e quindi neppure quella che consente di proporre reclamo (669 terdecies c.p.c.).

LA DECISIONE

La Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, premesso che:

  • con sentenza n. 253 del 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 669- terdecies cod. proc. civ., nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche avverso l’ordinanza con cui fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare;

  • con sentenza n. 144 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. (audizione di testimoni, accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), rimarcando la ratio cautelare della normativa in questione, cioè evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che ha ragione;

  • il provvedimento del giudice che rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., priva definitivamente la parte di un’importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, ponendosi in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.), per diseguaglianza rispetto ai mezzi di tutela contemplati per gli altri provvedimenti, che pure sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell’istruzione preventiva;

  • a nulla rileva che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, avendo già in più occasioni il Giudice delle leggi evidenziato che non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice;

  • tale compromissione, per le finalità dell’istituto, è financo maggiore del rigetto di un accertamento tecnico ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ. (che invece è oggi reclamabile a seguito della citata pronuncia n. 144 del 2008), privando definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite;

  • il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere allora esteso anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, come quelli resi in esito al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo sia sostanziale che processuale, avuto riguardo alla loro ratio, cioè evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso.

Sulla base dei superiori motivi la Corte con la sentenza in commento ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ. nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c..

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza 202 2023

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