Avvocati: opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione; conseguenze

Avvocati: opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione; conseguenze

E’ valida l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali nei confronti di un cliente proposta con atto di citazione e non con ricorso se la notifica è tempestivamente eseguita.

Venerdi 24 Marzo 2023

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8045, pubblicata il 21 marzo 2023.

IL CASO: La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un avvocato nei confronti di una sua società, ex cliente, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività stragiudiziale e giudiziale svolta nei confronti di quest’ultima in un contenzioso con un istituto bancario.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla società ingiunta con atto di citazione e non con ricorso. Il decreto era stato notificato in data 29 aprile, l’opposizione veniva notificata l’8 giugno ed iscritta al ruolo in data 17 giugno e, quindi, 49 giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto ritenuta tardivamente proposta. Secondo il Tribunale, l’opposizione, essendo soggetta al rito sommario di cognizione doveva essere introdotta con ricorso e non con citazione, sia nel caso in cui il cliente avesse contestato il quantum della pretesa creditoria sia se la contestazione si fosse estesa anche all’an della prestazione professionale.

Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria società opponente la quale, fra i vari motivi del gravame, deduceva l’erroneità della decisione del giudice di merito per avere, quest’ultimo, ritenuto inammissibile l'opposizione solo all'esito della tardiva disposizione del mutamento del rito, non avvenuta entro lo sbarramento stabilito della prima udienza di comparizione delle parti e in ogni caso deduceva la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, secondo cui sarebbe stato escluso che l'ipotizzato errore sulla forma dell'atto introduttivo potesse riflettersi sulla tempestività dell'opposizione.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, in diversa composizione, hanno affermato il seguente principio di diritto al quale il giudice di merito si dovrà attenere: “nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri”.

Gli Ermellini hanno osservato che:

  1. ai sensi del del comma 2, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, nella versione vigente ratione temporis, l'ordinanza di mutamento del rito - nell'ambito delle controversie soggette ai riti disciplinati dal suddetto decreto legislativo sulla semplificazione dei riti civili - è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti;

  2. ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del  D.Lgs. n. 150 del 2011, il cui testo è rimasto immutato dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (legge Cartabia), gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento;

  3. pertanto, nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, tra cui rientra quello esaminato, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;

  4. “la sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 2, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022).

Quindi, hanno concluso, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione medesima, avendo riguardo, all'esito del disposto mutamento del rito (sebbene avvenuto dopo la prima udienza), alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 8045 2023

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