Con la sentenza n. 5642/2023 la Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera condominiale approvata con una maggioranza non legale, definisce la nozione di innovazioni in contrapposizione alle opere di straordinaria manutenzione.
Giovedi 23 Marzo 2023 |
Il caso: Caio impugnava una delibera condominiale avanti al Tribunale, che dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite per 1/3 a carico del condominio e 2/3 a carico dell’attore.
La Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando che le opere deliberate dalla assemblea condominiale, ossia la demolizione e rifacimento delle gronde e la demolizione ed il rifacimento del muro a confine, non costituivano innovazioni ma opere di straordinaria manutenzione e pertanto l’adozione della delibera di conferma era stata correttamente adottata con la maggioranza prevista dall’art.1136, comma II c.c. e detta maggioranza sussisteva anche a prescindere dal voto di un condomino, Tizio, assunto in conflitto di interessi.
Caio ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, la violazione dell’art.1120 c.c, per avere la Corte distrettuale ritenuto che non costituisse innovazione il rifacimento delle gronde dell’edificio e del muro di confine.
Per la Cassazione la censura è infondata:
a) In tema di condominio di edifici costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità' materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere;
b) le modificazioni che invece mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune o ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto;
c) secondo l’accertamento della corte di merito, nel caso in esame non costituiva innovazione la sostituzione delle gronde condominiali in cemento, demolite e sostituite con gronde in lamiera a sbalzo di identica dimensione ed il rifacimento del muro di confine.