Con l’ordinanza n. 19753/2020, pubblicata il 22 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul giudice competente a decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti di un suo cliente per il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di quest’ultimo.
Lunedi 28 Settembre 2020 |
IL CASO: la vicenda nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace avente ad oggetto il pagamento dei compensi per l’attività svolta da un avvocato nei confronti di un suo cliente
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da quest’ultimo innanzi al Tribunale che dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’opposizione a favore del Giudice di Pace, funzionalmente competente per aver emesso il decreto ingiuntivo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’ingiunto proponeva ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione deducendo, con un unico motivo, l’erroneità della decisione impugnata in quanto l’art. 14 del D.Lgs n. 150 del 2011, prevede che le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali degli avvocati sono regolate dal rito sommario e pertanto, la competenza, secondo il ricorrente, è esclusivamente del Tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalle modalità di introduzione del giudizio.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali nel rigettarlo hanno deciso il regolamento di competenza dichiarando la competenza funzionale del Giudice di Pace e rimettendo le parti innanzi a quest’ultimo.
Gli Ermellini, dopo aver premesso che ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta in via funzionale, inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione, alla cognizione del giudice che ha emesso l’ingiunzione e di conseguenza «il giudice dell’opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell’ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all’eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell’opposizione», hanno osservato che:
i suddetti principi si applicano anche nei giudizi avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato;
la competenza funzionale del Giudice di Pace è stata affermata dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 4485/18, secondo la quale «a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, art. 14, la controversia di cui alla l. n. 794/1942, art. 28, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal menzionato d.lgs., artt. 3, 4 e 14, oppure con decreto ingiuntivo»;
con la suddetta sentenza è stato precisato che l’eventuale successiva opposizione, anche se può essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. ss., lascia salva l’applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.;
la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2011, art. 14 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con il ricorso per decreto ingiuntivo e che tali controversie debbano essere decise in composizione collegiale;
tale principio non esclude che l’opposizione vada comunque proposta dinanzi al giudice funzionalmente competente, che, nella specie era il giudice di pace.