Con l'ordinanza n. 33136/2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia del Comune nell'ipotesi in cui un motociclista cada a causa di un ramo d'albero presente sulla sede stradale.
Giovedi 23 Gennaio 2025 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio il Comune e l' Assicurazioni Alfa spa, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti ad esito del sinistro occorsogli mentre era alla guida del motociclo di sua proprietà: stava percorrendo la strada in direzione centro, allorchè si era visto sbalzare dal motociclo a causa di un ostacolo che invadeva l'intera carreggiata cadendo violentemente a terra e perdendo i sensi.
Nel merito deduceva che
- il sinistro era stato cagionato dalla presenza di un grosso tronco d'albero che occupava l'intera carreggiata da lui percorsa, non visibile, non prevedibile né evitabile;
- dal sinistro erano a lui derivate gravi lesioni con postumi permanenti oltre ad un danno morale ed esistenziale ed un danno patrimoniale da spese mediche;
- il Comune era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale proprietario e custode della strada luogo del sinistro o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Il Comune, costituitosi, contestava gli assunti attorei sia nell’an che nel quantum; in particolare:
- rilevava la carenza di prova in ordine alle modalità del sinistro ed alla sua riconducibilità all'asserito pericolo, nonché l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità dell'Ente sia in relazione all'art. 2051 che all'art. 2043 c.c.
- deduceva la responsabilità esclusiva o concorrente di Tizio il quale procedeva alla velocità di 110/kmh.
- deduceva che in ogni caso all'epoca del sinistro responsabile della manutenzione e sorveglianza dell'area stradale in questione era l’appaltataria Delta s.r.l. e che pertanto quest’ultima doveva ritenersi responsabile e pertanto chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa.
Il tribunale rigettava la domanda attorea, decisione che veniva confermata dalla Corte d'appello adita da Tizio, ritenendo che non era stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Tizio ricorre in Cassazione, che , nel rigettare il ricorso, in merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c ribadisce quanto segue:
A) in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all’intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d’olio, ecc.);
B) in tale seconda evenienza la responsabilità non è imputabile oggettivamente all’ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell’ostacolo, ma occorre che risulti che l’intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene; oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell’accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell’intervenire per rimuoverla.