Nessuna responsabilità dell'Ente custode della strada per la caduta dell'albero a causa di nubifragio.

Nessuna responsabilità dell'Ente custode della strada per la caduta dell'albero a causa di nubifragio.

Con l'ordinanza n. 27527 dell' 11 ottobre 2021 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della problematica relativa alla responsabilità del Comune quale Ente custode delle strade, nella particolare ipotesi di incidente causato dalla caduta di un albero a seguito di nubifragio.

Mercoledi 13 Ottobre 2021

Il caso: Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, il Comune omonimo, allegando che, alla guida della sua auto, andava ad urtare contro un grosso albero di eucalipto appena caduto sulla sede stradale, riportando danni fisici e materiali, di cui pretendeva il risarcimento.

Il Comune di Sciacca, costituitosi in giudizio, in via principale, negava ognisua responsabilità, in subordine, chiedeva venisse accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la domanda attorea; nel merito la decisione della Corte distrettuale evidenziava che:

1) il danneggiato non aveva fornito la prova della concreta dinamica del sinistro né della caduta improvvisa dell'albero nell'imminenza del suo passaggio, giacché i testimoni escussi si erano limitati a descrivere la situazione dei luoghi e a ribadire che il giorno del sinistro, sul territorio di Sciacca, si era abbattuto un violento nubifragio;

2) la responsabilità dell'ente convenuto era esclusa non avendo quest'ultimo ragionevole possibilità di esercitare la custodia in considerazione della particolarità dell'evento generatore di danno e tenuto conto del comportamento colposo ascritto al danneggiato che aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando, in particolare, la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto ricorrere il fortuito, in quanto, per Tizio, il Comune di Sciacca non aveva provato

- che l'albero era in condizioni statiche normali e in buone condizioni vegetative e manutentive;

- che ben conosceva lo stato di integrità dell'eucalipto, avendo effettuato la necessaria manutenzione,

- che l'evento dannoso era stato determinato da un fatto talmente eccezionale da essere causa esclusiva dello sradicamento dell'albero.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, fa il punto in materia di responsabilità dell'Ente quale custode delle strade e della nozione di caso fortuito:

a) in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e l'assunzione dei provvedimenti necessari;

b) il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento;

c) correttamente la Corte distrettuale, nel caso di specie, ha escluso la responsabilità del Comune di Sciacca, data la ricorrenza del caso fortuito costituito dall'alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della res custodita;

d) l'evento occorso, infatti, non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale; nella specie, dunque, l'evento era connotato da oggettiva imprevedibilità, da intendere «come obiettiva inverosimiglianza dell'evento» e da eccezionalità, cioè da «sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", vale a dire entro margini di oscillazione -anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli».

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27527 2021

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