Quando la litigiosità di coppia può escludere i maltrattamenti

A cura della Redazione.
Quando la litigiosità di coppia può escludere i maltrattamenti

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287 del 13 gennaio 2025 chiarisce quando una ordinaria litigiosità di coppia può escludere il reato di maltrattamenti in famiglia.

Giovedi 23 Gennaio 2025

Il caso:il Tribunale di Bologna accoglieva l'appello cautelare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e, in riforma dell'ordinanza del G.i,p. presso detto Tribunale, disponeva l'applicazione nei confronti di Tizio della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura presidiata da mezzo elettronico di controllo, in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Tizio propone ricorso per Cassazione, evidenziando che la persona offesa aveva escluso condotte ulteriori rispetto a quelle di agosto 2023 ed aveva consentito di comprendere che alla base delle criticità vi era la menomazione del figlio, cui i genitori non avevano saputo far fronte, fermo restando che la persona offesa aveva parlato di battibecchi e di sue condotte aggressive, pur dovute ad esasperazione.

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: sul punto osserva che:

a) è emerso che Tizio ha posto in essere persistenti condotte aggressive, violente, minacciose e umilianti, oltre che volte ad esercitare un controllo della vittima, protrattesi nel corso degli anni e particolarmente propiziate dall'abuso di sostanze alcooliche;

b) a fronte di ciò è stato ritenuto irrilevante che la persona offesa abbia riconosciuto di aver talvolta reagito o perfino dato causa in talune circostanze alle condotte del ricorrente, essendo stato sottolineato che non era ravvisabile una sistematica reciprocità e una corrispondente contrapposizione di atteggiamenti aggressivi, non essendovi alcuna proporzione tra le rispettive azioni (la documentazione medica attesta l'incidenza lesiva delle condotte del ricorrente) e non potendosi ritenere le condotte del ricorrente compensate dalle reazioni della vittima;

c) peraltro è ravvisabile solo un'ordinaria litigiosità di coppia quando le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273) e comunque non è configurabile alcuna forma di compensazione tra condotte penalmente rilevanti;

d) né può attribuirsi rilievo giustificativo alle peculiari problematiche di salute del figlio, che avevano certamente concorso ad acuire la crisi di coppia, ma che non possono valere ad escludere l'illiceità delle plurime condotte maltrattanti, tali da determinare l'assoggettamento della vittima e da esporla a condizioni di vita intollerabili, tanto da aver costei più volte chiesto al ricorrente di lasciare l'abitazione.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 1287 2025

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