Con l’ordinanza n.1254/2025, pubblicata il 17 gennaio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio dei messaggli whatsapp nell’ambito dei giudizi civili.
Venerdi 24 Gennaio 2025 |
IL CASO: All’esito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo che era stato ottenuto da una società a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura e l’installazione di serramenti, il Tribunale, ritenendo non provato il credito azionato, dava ragione all’opponente con conseguente revoca dell’ingiunzione.
Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, dava, invece, ragione alla società ingiungente, rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. I giudici della Corte territoriale ritenevano, tra l’altro, provato il credito dando valenza probatoria ad un messaggio whatsapp con il quale l’ingiunto confermava la debenza dell’importo portato dalla fattura posta a fondamento dell’azione monitoria.
Della questione veniva, pertanto, investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario ingiunto il quale, tra i motivi dell’impugnazione, deduceva la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 20 e 23 quater del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) per avere i giudici di secondo grado ritenuto, erroneamente, idonei ai fini della prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado e per aver utilizzato a tal fine anche la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza sulla riconduzione al suo apparente autore.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha rigettato osservando che:
- i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi;
- il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 del Codice civile;
- pertanto, esso forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c.