La moglie del destinatario dell'atto rifiuta di firmare la relata: conseguenze

La moglie del destinatario dell'atto rifiuta di firmare la relata: conseguenze

Nell'ordinanza n. 10805 del 21 aprile 2023 la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata in merito agli effetti sulla regolarità della notifica conseguenti al rifiuto di firmare da parte di persona diversa dal destinatario dell'atto.

Venerdi 28 Aprile 2023

Il caso: Tizio riceveva notificazione di intimazione di pagamento per la complessiva somma di euro 185.822,71 quanto all'anno di imposta 1996; l’intimazione era fondata su una cartella di pagamento.

Tizio proponeva impugnazione eccependo la nullità dell’intimazione per mancata notifica della cartella; la CTP di Reggio Calabria rigettava il ricorso; la CTR della Calabria accoglieva in parte il gravame di Tizio, relativamente al calcolo degli interessi, ma in merito alla notifica della cartella la CTR ne accertava la regolarità, evidenziando che la copia era stata ritirata dalla moglie del contribuente che si era soltanto rifiutata di sottoscrivere la relata.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ.: per il ricorrente

- in costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, il messo avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.

- l'osservanza della procedura ai sensi di quest'ultimo articolo era in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.

Per gli Ermellini la doglianza è fondata: sul punto osserva che:

a) dalla relazione di notificazione della cartella di pagamento, emerge che:

- non è contrassegnato il riquadro relativo alla casella che recita: “Consegnandola in assenza del contribuente”;

- la “moglie convivente” del contribuente “si rifiuta di firmare”;

b) pertanto, a fronte dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, “se il destinatario non viene trovato in uno d[ei] luoghi [ove deve essere ricercato], l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”, nella specie, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento;

c) nel caso di specie, ricorre appunto l'ipotesi del “rifiuto”

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10805 2023

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