Prova della notifica della cartella di pagamento: sufficiente il deposito della relata

Prova della notifica della cartella di pagamento: sufficiente il deposito della relata

Con l’ordinanza n. 18349/2021, pubblicata il 25 giugno 2021, la Corte di Cassazione chiarisce se il deposito della sola relata di notifica della cartella di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria è sufficiente o meno a fornire la prova della sua notifica al contribuente o è necessario esibire l’originale della cartella.

Mercoledi 7 Luglio 2021

IL CASO: L’agente della riscossione notificava un atto di intimazione di pagamento ad una società, che veniva impugnato da quest’ultima innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La ricorrente deduceva l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto che era rappresentato da una cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale.

Nel corso dei giudizi di merito, l’agente della riscossione al fine di fornire la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento esibiva l’originale della relata di notifica e non anche l’originale della cartella stessa.

Sia in primo che in secondo grado il ricorso della contribuente veniva accolto.

I Giudici della Commissione Tributaria Regionale ritenevano che la notifica della cartella di pagamento - atto prodromico dell'impugnata intimazione di pagamento - fosse inesistente per una pluralità di ragioni, distinte e autonome:

1. una prima, consistente nel fatto che l'agente della riscossione non aveva fornito la prova su quale fosse stato l'atto notificato in quanto si era limitata a produrre in giudizio l'estratto di ruolo indicante la cartella che sarebbe stata notificata, ma non anche la cartella stessa che andava prodotta in originale o in copia autentica, proprio al fine di permettere l'individuazione esatta dell'atto notificato;

2. la seconda consistente nella mancata indicazione nella relata di notifica prodotta del nome del contribuente;

3. la terza rappresentata dal fatto che l'atto notificato era stato consegnato presso un indirizzo diverso da quello della sede sociale, indicato nella relata, e a persona diversa dal destinatario, della quale era indicata la qualità di addetta alla casa, ma senza alcuna specificazione di chi fosse la casa;

La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’agente della riscossione, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

Tra i vari motivi del ricorso, l’agente della riscossione deduceva la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26, per aver il giudice di appello escluso che la relata di notifica della cartella esibita in giudizio, unitamente all'estratto di ruolo, costituisse prova della notifica della cartella medesima.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che nella sentenza impugnata era stato dato atto che l'agente della riscossione aveva prodotto in giudizio la relata di notifica di un atto recante la stampigliatura del numero dell'atto impositivo notificato, coincidente con quello della cartella di pagamento in oggetto e che tale elemento di prova consente di ritenere che la notifica effettuata si riferisce a tale cartella e, dunque, consente una sufficiente individuazione dell'esistenza di una notifica e del contenuto dell'atto notificato, ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dall’agente della riscossione e nell’accogliere il ricorso con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, ha ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di riscossione delle imposte, al fine di fornire la prova dell’avvenuta notifica di una cartella esattoriale, è sufficiente che l’amministrazione finanziaria produca la relata compilata, come è avvenuto nel caso di specie, secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2019, n. 16121).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18349 2021

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