'E ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata.
Martedi 2 Maggio 2023 |
In tal senso di è espressa la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17512/2023.
Il caso: II Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di Tizio di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura, richiesta in via subordinata, della detenzione domiciliare. A ragione della decisione rilevava che il richiedente, gravato da numerosi precedenti penali e giudiziari, non disponeva di alcuna attività lavorativa e non indicava alcuna attività riparativa da porre a fondamento dell'ampia misura alternativa richiesta.
Tizio ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, e deduce la violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater cod. proc. peno per avere il Tribunale omesso di valutare la tempestiva e documentata richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concorrente impegno professionale, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata (pec).
Per la Cassazione il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni:
a) come risulta dagli atti il difensore di Tizio, avv. Mevio, aveva proposto istanza per legittimo impedimento in vista dell'udienza del 24 marzo; l'istanza, che fu inviata a mezzo pec, risulta esser stata depositata in atti il 22 marzo e, quindi, in tempo congruo per essere compiutamente esaminata;
b) nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata;
c) e', dunque, ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice;
d) il parametro normativo di riferimento, quando occorra apprezzare la ritualità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo, è l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza: in forza di tale disposizione, quel che importa è che il legittimo impedimento sia stato prontamente comunicato, a nulla rilevando invece la modalità con cui esso sia stato posto a conoscenza del giudice;
e) per le istanze di rinvio per legittimo impedimento - non essendo imposto il deposito in cancelleria, può quindi valere la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, con l'unica conseguenza, in tal caso, che incombe sulla parte o sul soggetto richiedente l'onere di accertare che l'istanza sia pervenuta effettivamente nella sfera di disponibilità del giudice: in particolare sull'istante incombe l'onere di accertare che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice.
Cassazione penale sentenza 17512 2023